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Affidamento diretto e valutazione delle esperienze pregresse – Il parere del MIT

Il MIT con parere del 26 luglio 2023, n. 2192 in risposta ad un quesito formulato da una Stazione Appaltante in cui veniva evidenziato che nella relazione di commento al nuovo Codice dei Contratti, il Consiglio di Stato parlava di “esperienze idonee” in luogo di “esperienze analoghe” come invece indicato nel D.L. n. 76/2020, di fatto ampliando il margine valutativo all’analisi ad ambiti non strettamente analoghi all’oggetto della gara ma che risultano comunque idonei a garantite la buona riuscita dell’affidamento.

Nel succitato parere il MIT evidenzia che negli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di cui all’art. 50, comma 1, lett. a) e b) del D.Lgs. 36/2023, la scelta deve ricadere su operatori economici “in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali” e detta formulazione effettivamente ha lo scopo di ampliare i margini valutativi della stazione appaltante rispetto al requisito introdotto dall’art. 1 del D.L. 76/2020 che prevedeva l’obbligo di comprovare il possesso di pregresse e documentate esperienze “analoghe” a quelle oggetto di affidamento.

Secondo il MIT, tuttavia, rientra nell’ampia discrezionalità della stazione appaltante valutare le modalità con cui devono essere documentate le idonee esperienze pregresse tenendo conto delle caratteristiche delle prestazioni da acquisire e, alla luce di ciò, anche negli affidamenti diretti la stazione appaltante ha la facoltà e non l’obbligo di individuare gli operatori economici tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, infatti, l’individuazione dell’operatore economico rimane “discrezionale” come è possibile evincere dalla definizione di affidamento diretto fornita dall’art. 3, comma 1, lett. d), dell’Allegato I.1 secondo cui detta forma si configura come “l’affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall’ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all’articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice”.

In relazione ai contratti di servizi e forniture la stazione appaltante ha la facoltà di richiedere all’affidatario, oltre alle pregresse esperienze idonee, il possesso di requisiti di ordine speciale secondo quanto previsto dall’art. 100 D.Lgs. 36/2023.

Relativamente ai contratti di lavori, la disposizione che prescrive il requisito in argomento deve essere invece essere interpretata in coordinato disposto con l’art. 28 dell’Allegato II.12, relativo ai requisiti degli esecutori di lavori di importo pari o inferiore a 150.000 euro, in cui viene riproposto quanto già previsto dall’art. 90 del D.P.R. 207/2010 (requisiti dei lavori analoghi, del costo del personale e del possesso di adeguate attrezzature).

Secondo il MIT, inoltre, salvo il caso del possesso della SOA, per la comprova del requisito la possibilità di utilizzo dell’autocertificazione prodotta dall’operatore economico in fase di abilitazione al MEPA o a seguito di aggiornamento, deve essere verificata tenendo conto dei seguenti due aspetti:

1) “l’arco temporale rilevante per documentare il requisito dell’importo dei lavori analoghi e del costo del personale deve corrispondere al quinquennio antecedente la data del bando (art. 28, comma 1, lett. a) e b), Allegato II.12; nella fattispecie dell’affidamento diretto deve intendersi la data di avvio della trattativa diretta sul MEPA”;

2) “alla verifica dei requisiti di cui al citato art. 28 dell’Allegato II.12 si procede ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 36/2023, vale a dire: con acquisizione di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ed effettuazione di verifiche a campione per importi inferiori a 40.000 Euro e con acquisizione del DGUE e verifiche puntuali per importi pari o superiori a detto importo anche nel caso di acquisizione effettuata sul MEPA”.

In riferimento agli affidamenti diretti di importo inferiore a 40.000,00 Euro, il MIT richiama il proprio comunicato del 30 giugno 2023 in cui viene precisato che anche il DGUE consiste in una dichiarazione avente i requisiti di cui all’art. 47 del DPR 445/2000 chiarendo che, per importi inferiori, la stazione appaltante potrà scegliere di predisporre un modello semplificato di dichiarazione oppure di adottare il DGUE in un’ottica di standardizzazione e uniformità.

Infine, per gli affidamenti diretti di importo pari o superiore a 40.000,00 Euro si applica la disposizione di cui all’art. 17, comma 5, del D.Lgs. 36/2023 secondo cui l’organo competente a disporre l’aggiudicazione esamina la proposta ed in seguito alla verifica dei requisiti in capo all’offerente, se la stessa viene ritenuta legittima e conforme all’interesse pubblico ne dispone l’aggiudicazione la quale avrà efficacia immediata.