Affidamento diretto di un accordo quadro – i chiarimenti di ANAC
A seguito di diversi quesiti posti all’Autorità, concernenti la possibilità di ricorrere all’affidamento diretto di un accordo quadro e le conseguenti attuali modalità di acquisizione del CIG e di trasmissione dei relativi dati ed informazioni, la medesima ha ritenuto opportuno fornire i dovuti chiarimenti mediante Comunicato del Presidente del 5 giugno 2024.
Detto comunicato si articola in 4 punti partendo dall’inquadramento degli accordi quadro nel nuovo codice dei contratti pubblici analizzando poi l’interesse delle stazioni appaltanti a ricorrere all’affidamento di un accordo quadro, presupposti e le condizioni per il possibile ricorso all’affidamento diretto di un accordo quadro e, infine, le modalità di acquisizione del CIG e di trasmissione dei dati nei casi di affidamento diretto di un accordo quadro.
ANAC in primo luogo osserva che attualmente l’accordo quadro è disciplinato all'articolo 59 D.lgs. 36/2023 e la definizione è contenuta nella lettera n), dell'articolo 2 dell'Allegato I.1 - che riprendendo la previgente definizione del D.lgs. 50/2016 - ribadisce che si tratta di “accordo concluso tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici, il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste”.
Al fine di fornire i chiarimenti ai quesiti posti l’Autorità sintetizza il contenuto dell’art 59 comma 1 osservando che il medesimo si limita a stabilire:
- il limite di durata massima dell’accordo, non superiore a 4 anni, salvo casi eccezionali debitamente motivati, in particolare con riferimento all’oggetto dello stesso;
- l’obbligo di indicare il valore stimato dell’intera operazione contrattuale;
- il divieto di ricorrere agli accordi quadro in modo da eludere l’applicazione del codice o in modo da ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza.
Successivamente ANAC definisce l’accordo quadro come “uno strumento contrattuale e non una procedura di affidamento. Le procedure di affidamento sono quelle previste dal Codice dei Contratti in relazione alle soglie di importo”. Le soglie di rilevanza europea sono individuate ai sensi del l’articolo 14 comma 16 del decreto legislativo 36/2023 il quale stabilisce stabilisce che l’importo da prendere in considerazione è quello massimo stimato, al netto dell’IVA, del complesso dei contratti previsti durante l’intera durata dell’accordo quadro.
In relazione all’utilizzabilità l’Autorità ricorda che “gli accordi quadro possono essere applicati a tutti i tipi di appalti, essendo venuti meno i limiti previsti dall’articolo 59 del decreto legislativo 163/2006, che limitava gli accordi quadro ai soli lavori di manutenzione” specificando, inoltre, che “ciò non significa tuttavia che questo sia lo strumento contrattuale più adeguato per tutti i tipi di appalto” e che “l'impiego degli accordi quadro è più idoneo per gli appalti che rispondono ad esigenze consolidate, ripetute nel tempo, il cui numero, così come l'esatto momento del loro verificarsi, non sia noto in anticipo” precisando, altresì, che “le prestazioni oggetto di tali servizi devono essere riconducibili ad elementi standardizzabili e ripetibili, per i quali le stazioni appaltanti non possono predeterminare con certezza il sé, quando e quantum delle prestazioni”.
Secondo ANAC, pertanto, “nessuna attuale disposizione del codice sembra vietare il possibile ricorso all’affidamento diretto di un accordo quadro, nel caso in cui ricorrano le condizioni di cui all’articolo 50, comma 1, lettere a ) e b), ossia nel caso di lavori il cui importo massimo stimato per l’intera durata dell’accordo sia inferiore a 150.000 euro e nel caso di servizi, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura, o forniture il cui importo massimo stimato sempre per l’intera durata dell’accordo sia inferiore a 140.000 euro, e sempre che non ricorra un interesse transfrontaliero certo”.
L’Autorità prosegue evidenziando, come già in passato riscontrato, un utilizzo distorto dell’accordo quadro anche per attività non standardizzabili e prive di qualunque progettualità precisando, pertanto, che “le prestazioni oggetto dell’accordo devono essere identificate con compiutezza” e che i contratti attuativi non possono “apportare modifiche tali da alterare la natura generale dell’accordo quadro, dovendo restare immutati gli elementi essenziali in esso descritti, con sufficiente precisione, nelle specifiche tecniche/progettuali”.
Per un corretto ricorso a tale strumento contrattuale deve esistere uno stretto legame tra quest’ultimo e gli strumenti di pianificazione e programmazione e non deve essere utilizzato, come talvolta riscontrato dall’Autorità, per sopperire ad una “sostanziale incapacità programmatica delle stazioni appaltanti”.
L’ANAC poi osserva che “nel caso di affidamento diretto di un accordo quadro oltre al ricorrere di tali presupposti essenziali la stazione appaltante sarà tenuta al rispetto di ulteriori condizioni affinché l’utilizzo di siffatto strumento non comporti la possibile elusione delle disposizioni del codice o un’eventuale limitazione o distorsione della concorrenza (esigenze attualmente ribadite, in via generale, dall’articolo 59, comma 1, secondo periodo del decreto legislativo 36/2023)” auspicando che, alla luce della peculiarità dell’affidamento diretto “le stazioni appaltanti procedano - ove possibile - alla consultazione di più operatori economici, assicurando che siano in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali oggetto dell’accordo quadro”.
In merito alla compatibilità dell’affidamento diretto di un accordo quadro con il principio di rotazione di cui all’articolo 49 del decreto legislativo 36/2023 si sottolinea, infine, che con il comunicato in esame l’Autorità ritiene di escludere “la violazione del richiamato principio nel caso di successivi contratti applicativi rientranti nell’ambito dell’importo massimo stimato per l’affidamento diretto dell’accordo quadro” trovando comunque applicazione il successivo comma 2 del citato articolo 49, con conseguente divieto di affidamento o aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti rientrino nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi. L’Autorità, infine, ricorda “che ove la stazione appaltante, ai sensi del comma 3 dell’articolo 49 abbia, con proprio provvedimento, ripartito gli affidamenti in fasce in base al valore economico, il divieto di affidamento o di aggiudicazione, conseguente al rispetto del principio di rotazione, troverà applicazione con riferimento a ciascuna fascia”.