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Affidamento della riscossione delle entrate locali - la gestione dei versamenti

La Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia della Corte dei Conti, con Delibera n. 31/2024/PAR ha reso il seguente parere: “Ai sensi dell’art.1, c.790, l. 160/2019, ogni qual volta ricorra l’affidamento a terzi dell’attività di riscossione delle entrate locali di cui all’art.52, c.5, lett.b), d.lgs. 446/1997, i versamenti da parte dei contribuenti/utenti devono affluire direttamente sui conti dedicati, accesi presso la tesoreria ed intestati all’ente locale, salvo nel caso in cui il gestore dell’attività di riscossione sia una società in house providing”.

In particolare, tale parere è stato fornito a seguito di una istanza del Comune di Blevio, con la quale è stato chiesto alla Sezione se la società che gestisce le aree di sosta a pagamento è obbligata ad introitare i proventi su conti correnti dedicati intestati all’Ente ai sensi art. 1, co. 790, L. 160/2019, oppure se può riscuotere le somme su propri conti correnti e poi procedere al riversamento ed anche se, in alternativa all’apertura di conti correnti ad hoc intestati all’Ente, la stessa società possa procedere alla nomina delle società affidatarie quali agenti contabili a denaro, consentendo la riscossione sui loro conti correnti e fermo restando l’obbligo di resa del conto ai sensi dell’art. 93 co. 2, d.lgs. 267/2000.

Il ragionamento seguito dalla Corte dei Conti potrebbe essere messo in dubbio dal combinato disposto di cui ai commi 788 e 790 dell’art.1 l. 160/2019, poiché il comma 788 vieta le attività di incasso diretto da parte dei soggetti di cui all'art. 52, co. 5, lett. b), numeri 1), 2) e 4), escludendo dal divieto le società in house (indicate al n.3 della lett.b) e il comma 790 prevede il generale obbligo di utilizzo per l’incasso, di un conto dedicato attivato dal tesoriere ed intestato all’ente locale per tutte le entrate locali da parte dei “soggetti affidatari dei servizi di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del citato decreto legislativo n. 446 del 1997” (la lettera b comprende anche le società in house).

Tuttavia, a parere della Corte, l’esclusione delle società in house si giustifica alla luce di due considerazioni: una formale/letterale e l’altra sostanziale.

Riguardo l’aspetto formale/letterale, nel parere sopracitato viene chiarito che “come accennato il comma 786 dell’art.1 l.160/2019, integrando l’art.2 bis d.l. 193/2016, conv. con l. 225/2016, ha previsto che i versamenti effettuati al soggetto di cui all'art.52, c.5, lett.b), num.3, d.lgs. 446/1997, quindi alla società in house iscritta all’albo gestore del servizio, siano equiparati a quelli effettuati direttamente a favore dell'ente affidatario. Inoltre, l’esclusione delle società in house dall’ambito applicativo del comma 788 dell’art.1 l.160/2019 (che vieta l’incasso diretto da parte dei gestori del servizio) e, dunque, dall’obbligo di avvalersi dei conti dedicati intestati all’ente locale per la riscossione ex comma 790, è espressione della volontà stessa del legislatore, il quale con l’art.111 d.l. 104/2020, conv. ex l.126/2020, è intervenuto sulle previsioni del comma 788, sostituendo la locuzione “numero 4” con “numero 3”, modifica questa che ha comportato la riconducibilità delle società miste all’ambito applicativo del comma 788 e l’esclusione dallo stesso delle società in house (indicate al n.4 della lett.b del comma 5 dell’art.52 d.lgs. 446/1997).”.

In riferimento all’aspetto sostanziale, la Corte osserva che: “per consolidata giurisprudenza interna ed europea (tra le più recenti, cfr. Cons. Stato, 7093/2023; Corte Giust. Ue, sent. 6.02.2020 - cause C-89/19 e C- 91/19), le società in house providing, pur in possesso della personalità giuridica, integrano un rapporto di delegazione interorganica e non intersoggettiva con l’ente, di tal che deve escludersi quel rapporto di terzietà, che per il legislatore integra il rischio per il tempestivo incasso delle entrate locali e, dunque, di danno alla finanza pubblica, che le richiamate norme intendono scongiurare.".

La Sezione Regionale, inoltre, aggiunge: "Il chiaro, seppur complesso, quadro normativo sopra richiamato richiede un’ulteriore precisazione in ordine all’ambito applicativo. Come evidenziato, l’art.1, c.790, l. 160/2019 prevede che gli enti locali siano tenuti a garantire l’accesso ai conti correnti intestati ad essi e dedicati alla riscossione delle entrate oggetto degli affidamenti, nonché l'accesso agli ulteriori canali di pagamento disponibili, “al solo fine di consentire ai soggetti affidatari dei servizi di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 la verifica e la rendicontazione dei versamenti dei contribuenti”. La norma, pertanto, trova applicazione nei casi di affidamento dei servizi di cui all’art.52, c.5, lett.b, d.lgs. 446/1997, vale a dire l’accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate, ai soggetti terzi abilitati alla relativa gestione e indicati ai numeri 1,2,3, 4 della lettera b) del comma 5 dell’art.52 d.lgs. 446/1997. Ne deriva che ogni qual volta il servizio affidato a terzi esuli dallo stretto ambito applicativo del richiamato art.52 (accertamento e riscossione entrate) ed integri la gestione di un diverso servizio, che implichi per l’affidatario l’introito diretto da parte dell’utenza di corrispettivi anche di spettanza locale, la norma contenuta nell’art.1, c.790, l. 160/2019 non troverà applicazione”.