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Affidamento buoni spesa Covid senza gara: alcune considerazioni

Il TAR del Lazio, nella sentenza n. 11581/2020, conferma la legittimità della procedura di acquisto di buoni spesa alimentari introdotti dall'ordinanza della Protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020. L'ordinanza autorizzava i Comuni ad acquisire, in deroga al Codice dei contratti, buoni spesa utilizzabili per l'acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali contenuti nell'elenco pubblicato da ciascun Comune nel proprio sito istituzionale e generi alimentari o prodotti di prima necessità. La sentenza è interessante in quanto affronta, a parere di chi scrive, due aspetti importanti anche in relazione alla normativa emergenziale che è stata emanata nei mesi successivi, in particolare il D.L. 76/2020.

Innanzi tutto, il TAR, rispondendo alle censure della Ditta ricorrente, conferma la legittimità dell'Ordinanza con riferimento alla deroga al Codice dei contratti pubblici, cosa che, a suo tempo, aveva sollevato qualche perplessità. Il TAR afferma che "in ragione della peculiarità della situazione affrontata, la distribuzione di buoni spesa, rientrante tra le misure di solidarietà alimentare verso quella parte della popolazione che la pandemia ha messo nell’impossibilità e /o nell’estrema difficoltà di fare fronte al quotidiano sostentamento, deve essere ascritta alla categoria degli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione interessata dall’evento previsti alla lett. b) dell’art. 25 espressamente richiamata dalla delibera di dichiarazione dello stato di emergenza". Si precisa che: "Non si tratta, infatti, di prestazioni assistenziali ordinarie, volte a sostenere semplicemente il reddito della popolazione, ma di prestazioni tese a soddisfare un bisogno primario quale è quello all’alimentazione, che costituisce il presupposto per un’esistenza dignitosa, nonché la base stessa per il diritto alla salute. Pertanto, diversamente da quanto sostenuto da parte ricorrente, l’impugnata ordinanza su cui si fonda la determina comunale- non esula dal perimetro dei poteri derogatori, anche del Codice degli appalti, disegnato dalla deliberazione dello stato di emergenza, per essere stata legittimamente adottata in costanza dei necessari presupposti."

Il secondo punto è la legittimazione della procedura adottata per l'affidamento del contratto: un affidamento diretto che avviene, in deroga alla procedure del Codice e, come disposto dall'Ordinanza "in deroga a ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico”, sulla base della comparazione di due preventivi, richiesti a breve distanza di tempo, senza considerare il successivo "rilancio" da parte della prima impresa interpellata.
Il Comune ha infatti chiesto inizialmente un preventivo al fornitore dei buoni-pasto ai dipendenti, il quale ha presentato una offerta con uno sconto inferiore a quello già praticato all'Ente per il contratto in essere. E' stato così chiesto un altro preventivo ad una seconda Ditta, segnalata da altri Comuni che stavano procedendo all'affidamento nel medesimo periodo, la quale ha offerto uno sconto maggiore ed anche la possibilità di utilizzo via App. L'Amministrazione decideva così di affidare la commessa a quest'ultima impresa e di darne immediatamente comunicazione, per vie informali, alle due società. A questo punto, però, la prima ha presentato un ulteriore "rilancio", garantendo il medesimo sconto. Tuttavia, il Comune non ne ha tenuto conto.

La Società ha quindi proposto ricorso, lamentando, oltre alla legittimità stessa della deroga al Codice prevista dall'Ordinanza di Protezione civile, la maggiore onerosità dell'offerta accettata dall'Ente. Tuttavia, il TAR specifica che "...Roma Capitale non ha inteso effettuare un’asta tra i due operatori economici consultati ma, in considerazione dell’urgenza e della peculiare situazione socio-economica sulla quale si innestava la procedura, ha richiesto due preventivi a due diversi operatori individuati, l’uno in quanto già fornitore dell’amministrazione e, l’altro a seguito di segnalazione da parte di altre amministrazioni comunali impegnate all’epoca in analoghi affidamenti." Risulta così legittima la scelta in quanto: " il rilancio proposto da ... non è stato oggetto di valutazione da parte dell’amministrazione capitolina che ha messo a confronto i preventivi ricevuti il giorno precedente. In ragione della informalità della procedura di affidamento posta in essere da Roma Capitale, e del fatto che non risulta dalla documentazione agli atti che la stessa si fosse in qualche modo autovincolata in tal senso, l’amministrazione non era tenuta ad attendere o valutare la proposta migliorativa della ricorrente, anche perché a quel punto avrebbe dovuto concedere anche alla .... la possibilità di rilanciare con evidente frustrazione delle esigenze oggettive di celerità ed efficienza richieste dall’oggetto dell’affidamento".

I principi esposti in questa sentenza possono quindi dare preziose indicazioni ai funzionari alle prese con gli affidamenti diretti di cui all'art. 1 del D.L. 76/2020, individuando condizioni e limiti per operare richieste e valutazione di preventivi, nonché la gestione di eventuali "rilanci" che possono essere ammessi e concessi, sulla base di regole ("autovincoli") che l'Amministrazione si può essere data, nel rispetto del principio di trasparenza e parità di trattamento.

Va, infine, aggiunto che i principi sopra esposti sono validi per l'affidamento di buoni-spesa in applicazione dell'Ordinanza n. 658/2020. Nel caso in cui l'Ente preveda autonomamente, in base a proprie disponibilità di bilancio, analoghe misure, seppur il contesto emergenziale non sia, purtroppo, immutato, in assenza di disposizioni di legge specifiche l'affidamento deve avvenire in conformità alle disposizioni del Codice dei contratti pubblici, pur con le deroghe previste, fino al 31/12/2021, dagli artt. 1 e 2 del D.L. 76/2020.