Affidamenti in house: gara necessaria con la perdita del controllo analogo
In relazione alla questione rinviata dal Consiglio di Stato con ordinanza n. 7161 del 18 novembre 2020, la Corte di Giustizia Europea si è recentemente espressa, con la sentenza n. C-719-20 del 12 maggio 2022, in relazione alla perdita del controllo analogo ed all’affidamento di servizi, fornendo interessanti specifiche sull’interpretazione della direttiva 2014/24.
Il caso oggetto di analisi attiene alla possibilità di un automatico proseguimento della gestione del servizio rifiuti urbani, affidato senza gara ad una società in house soggetta a controllo analogo congiunto, a seguito di un’operazione di aggregazione industriale tra la suddetta società in house ed un’altra società, sulla quale l’Ente locale affidatario non dispone né di controllo analogo, né di alcun tipo di partecipazione al capitale sociale.
In merito i giudici europei hanno chiarito che “nell’ipotesi in cui un appalto pubblico sia stato attribuito, come nella fattispecie in esame, senza indizione di una gara” ad una società in house, “l’acquisizione di detta società da parte di altro operatore economico, durante il periodo di validità dell’appalto in parola, è tale da costituire un cambiamento di una condizione fondamentale dell’appalto che necessiterebbe di indire una gara. … Una siffatta modifica può difatti comportare che l’ente affidatario non possa più essere in pratica assimilato ai servizi interni dell’amministrazione aggiudicatrice, … e, pertanto, a che l’esecuzione dell’appalto pubblico di cui trattasi non possa più essere proseguita senza una gara d’appalto, non potendosi più ritenere che tale amministrazione aggiudicatrice ricorra alle proprie risorse.”.
A tal fine non rileva nemmeno la circostanza che l’operatore economico sia stato selezionato “al termine di una procedura di gara pubblica”.
Per questi motivi, la Corte ha dichiarato che “la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa o a una prassi nazionale in forza della quale l’esecuzione di un appalto pubblico, aggiudicato inizialmente, senza gara, ad un ente «in house », sul quale l’amministrazione aggiudicatrice esercitava, congiuntamente, un controllo analogo a quello che esercita sui propri servizi, sia proseguita automaticamente dall’operatore economico che ha acquisito detto ente, al termine di una procedura di gara, qualora detta amministrazione aggiudicatrice non disponga di un simile controllo su tale operatore e non detenga alcuna partecipazione nel suo capitale”.