Affidamenti in house: essenziale provare la proporzionalità della durata rispetto agli investimenti
Con parere n. AS1918, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato è intervenuta fornendo indicazioni in merito alle delibere di un Ente d’Ambito concernenti l’istituzione di una società in house con conseguente affidamento alla stessa del servizio RSU nel territorio di riferimento.
Oltre a rilevare contrasti con il divieto di commistione (art. 6 del d.lgs. 201/2022) e carenze a livello motivazionale circa la forma di affidamento scelta e le ragioni del mancato ricorso al mercato (art. 14 e 17 del d.lgs. 201/2022), l’Autorità ha segnalato problematiche anche in merito alla durata dell’affidamento prospettata dall’Ente d’Ambito. Difatti, all’interno della deliberazione, nulla si rileva “in merito al fatto che la durata dell’affidamento, pari a quindici anni, sia stabilita in misura proporzionata all’entità degli investimenti e al periodo necessario ad ammortizzare gli stessi”, come invece richiesto dall’art. 19 del TUSPL.
Rispetto agli affidamenti del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani l’Autorità ricorda che “la disciplina di settore dettata dagli articoli 202 e 203 del d.lgs. n. 152/2006 (“TUA”), nel prevedere una durata minima dell’affidamento non inferiore a quindici anni (articolo 203, comma 2, lettera c)), risulta applicabile ai soli affidamenti del servizio mediante procedura a evidenza pubblica e non anche agli affidamenti in house. La stessa formulazione letterale dell’articolo 202 del TUA fa, invero, espresso riferimento alle sole ipotesi di affidamento mediante gara (e, concordemente, il successivo articolo 203 del TUA prevede l’obbligo di allegare lo schema del contratto di servizio al bando di gara), mentre la possibilità di utilizzare, in alternativa, la forma di affidamento in house è ricavabile soltanto dalle normative eurounitarie e nazionali frattanto intervenute, da ultimo lo stesso d.lgs. n. 201/2022 (cfr. articolo 14, comma 1).
La disciplina di settore non prevede, pertanto, una durata minima dell’affidamento in house del servizio di gestione integrata dei rifiuti e conseguentemente le delibere … avrebbero dovuto fornire elementi idonei a supportare la proporzionalità della durata dell’affidamento rispetto agli investimenti previsti”.
Sulla base di quanto esposto, l’atto sottoposto al controllo dell’Autorità risulta dunque illegittimo.