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Affidamenti in house di servizi: i presupposti definiti dalla normativa vigente

Nella sentenza n. 2/2025 il TAR Emilia Romagna-Bologna ha fornito alcune utili indicazioni in merito all’iter che le Amministrazioni devono seguire al fine di supportare la decisione di ricorrere all’affidamento in house providing, nel rispetto delle disposizioni vigenti di cui ai decreti legislativi n. 36/2024, n. 201/2022 e n. 175/2016.

Tra le contestazioni poste si affronta in particolare il caso di un’Amministrazione che, “nelle more del possibile futuro affidamento” di un servizio ad una società in house, ha deciso di avvalersi di un’ennesima proroga tecnica a favore dell’attuale gestore per l’espletamento del servizio, rinviando di un altro anno la dimostrazione degli elementi che sosterrebbero la riconferma del modello di affidamento in house prescelto; tra le problematiche ravvisate dal Tribunale rientra dunque il fatto che la deliberazione di proroga adottata dall’Amministrazione non si è “curata del contestuale avvio … della procedura di affidamento limitandosi ad esprimere una mera “opzione” (atto di indirizzo) per il modello dell’“in house”, di fatto rinviando di ben 12 mesi la decisione circa la scelta delle modalità di affidamento del servizio”.

Rammentando che il ricorso alla proroga tecnica rappresenta “istituto per giurisprudenza consolidata del tutto eccezionale”, i giudici hanno sottolineato che la decisione di optare per un “affidamento “in house” in luogo del ricorso al mercato avrebbe dovuto essere da subito assistita dalla dimostrazione di tutti i presupposti richiesti dall’art. 7 d.lgs. n. 36/23 (e dall’art. 192 del previgente d.lgs. n.50/2016) ed in particolare dalla maggior convenienza per la collettività, potendo gli Stati membri subordinare la conclusione di un'operazione interna come un affidamento “ in house ” all'impossibilità di indire una gara d'appalto e alla dimostrazione, da parte dell'amministrazione aggiudicatrice, dei vantaggi per la collettività specificamente connessi al ricorso a tale operazione (Corte Giustizia U.E. sez. IX, 6 febbraio 2020, n. 89)”.

In particolare, il citato articolo richiede la predisposizione di un apposito “provvedimento motivato” che tenga conto dei principi di cui ai precedenti artt. 1, 2 e 3, nonché impostato sulla base dei dettami fissati dall’art. 17 del D.lgs. 201/2022 e nel rispetto della disciplina propria delle società a partecipazione pubblica, tra cui rientrano quelle operanti tramite regime in house, di cui al D.lgs. 175/2016.

Il citato art. 17 specifica altresì che ove si tratti di affidamenti “di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici”, sarà altresì necessario adottare “la deliberazione di affidamento del servizio sulla base di una qualificata motivazione” che dovrà tenere conto anche “dei dati e delle informazioni risultanti dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30”.