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Affidamenti illegittimi per esternalizzazione della verifica dei requisiti

Con delibera n. 116/2026, l’Anac ha formulato la seguente massima:
“La verifica dei requisiti dell’operatore economico (concorrente, aggiudicatario, appaltatore o altro) - intesa sia come acquisizione documentale che successiva valutazione - è attività necessariamente riservata alla stazione appaltante, in quanto espressione del proprium dell’attività provvedimentale qualificante la gestione degli affidamenti pubblici e non può, pertanto, essere delegata ad operatori economici privati.”

Nel caso di specie, il Consiglio dell’Autorità, tra le criticità rilevate, ha in particolare censurato l’esternalizzazione del servizio di verifica dei requisiti generali in capo agli aggiudicatari, disposta dall'ente. Tale attività, alla luce del quadro normativo vigente, deve essere svolta esclusivamente dalla stazione appaltante e non può essere delegata ad un soggetto privato esterno. In tal senso l'ANAC ha ritenuto illegittimi sia gli affidamenti esaminati che il modus procedenti adottato dalla stazione appaltante.