← Indietro

Affidamenti diretti: necessario motivare la preferenza al mercato

Il Consiglio di Stato è intervenuto respingendo definitivamente l’appello proposto da un Ente locale circa l’affidamento diretto del servizio di “raccolta, trasporto, e smaltimento rifiuti solidi urbani e assimilati, spazzamento strade e servizi complementari” predisposto dall’Ente stesso verso una società in house del settore, rilevando l’incompletezza della motivazione addotta da parte di quest’ultimo nell’esprimere “le ragioni della preferenza per l’in house”, in violazione delle disposizioni di cui all’art. 192 del d.lgs. 50/2016.

Nel corso della propria istruttoria il Collegio ha difatti confermato le argomentazioni del primo giudice, constatando che le motivazioni presentate dall’Ente a sostegno della propria decisione di affidare un servizio in house si sono limitate solamente alla valutazione dell’efficienza della società affidataria in materia di raccolta differenziata, analizzata ponderando la “congruità economica dell’offerta” della società stessa “utilizzando un campione costituito da imprese private e società in house” e, con riguardo ai “costi di produzione prendendo come benchmark altre due società in house” attive nella medesima provincia dell’Amministrazione. Secondo i giudici tale analisi si compone di “affermazioni per lo più generiche e riferibili allo schema dell’in house in generale”, riportate al fine di “evidenziare i vantaggi dell’affidamento … senza procedere, sviluppando in termini concreti un’indagine quali-quantitativa, ad esplicare le ragioni della preferibilità di esso rispetto al ricorso al mercato”, non risultando idonea a soddisfare “i citati requisiti richiesti dall’art. 192, comma 2, d.lgs. n. 50 del 2016, atteso che si omette di esplicitare, attraverso un’analisi economica approfondita basata su dati oggettivi e non elusivi del disposto normativo, le ragioni di preferenza per l’affidamento in house rispetto al ricorso all’evidenza pubblica”.

Infine, in linea con la giurisprudenza amministrativa sviluppatasi in materia, il Collegio ha ribadito che l’attuale quadro normativo “impone all’amministrazione aggiudicatrice che intenda ricorrere all’affidamento diretto un onere motivazionale rafforzato che consenta un penetrante controllo della scelta effettuata”, il quale ricomprenda sia l’esposizione delle suddette “ragioni di preferenza per l’affidamento in house rispetto al ricorso all’evidenza pubblica in punto di convenienza economica, di efficienza e qualità del servizio, così dando “ragionevolezza economica delle scelta compiuta”, ed esplicitando le ragioni dell’esclusione del ricorso al mercato”, sia l’individuazione dei “benefici per la collettività derivanti da tale forma di affidamento”.

(Consiglio di Stato - Sentenza n. 5351/2021)