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Adottato il Regolamento per la procedura di certificazione delle piattaforme di approvvigionamento digitale

Con la Determina AgID del 27 dicembre 2023, n. 334, è stato adottato il Regolamento recante la procedura di certificazione delle piattaforme di approvvigionamento digitale ai sensi dell’art. 26 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (nuovo Codice dei Contratti Pubblici).

La prima parte del Regolamento stabilisce l’ambito di applicazione e offre le definizioni dei termini presenti nel regolamento.

Nella seconda parte viene presentato il procedimento di certificazione ovvero nel dettaglio:

  • Istanza di certificazione e termini del procedimento;
  • Controllo di ricevibilità e avvio dell’istruttoria;
  • Svolgimento dei test e comunicazione dell’esito;
  • Certificazione di componente e aggiornamento del Registro delle Piattaforme;
  • Attività di sorveglianza e non conformità;
  • Comunicazioni del Titolare e del Gestore.

Nella terza e ultima parte, dedicata alle disposizioni finali, sono contenute invece le norme inerenti alle comunicazioni, al regime transitorio, alla pubblicazione ed all’entrata in vigore del regolamento.

Come specificato all’art. 3 del Regolamento, il procedimento è avviato su istanza del Titolare. L’istanza ha per oggetto la richiesta di certificazione di un componente non precedentemente certificato, oppure di una nuova versione di un componente già certificato, che ne estende le funzionalità nei casi previsti dallo Schema Operativo. Non è tuttavia necessario presentare istanza in caso di aggiornamento della versione di un componente già certificato che non ne estende la funzionalità.

L’istanza di certificazione deve contenere le seguenti informazioni:

  • Denominazione del Titolare (ragione sociale o denominazione ente) e i riferimenti del rappresentante legale;
  • Individuazione del Gestore incaricato dell’esecuzione dei test di interoperabilità;
  • Anagrafica del componente da certificare;
  • Lista di controllo (checklist), contenente l’elenco dei requisiti tecnici oggetto di certificazione (Classe 2 e Classe 3) con l’indicazione, per ciascun requisito, dei criteri da soddisfare.

Il procedimento di certificazione di componente si conclude entro 90 giorni a decorrere dalla data di presentazione dell’istanza, salvo proroghe previste dalla legge o dal Regolamento e la certificazione vale per 12 mesi dal rilascio. Entro questo termine, il Titolare è tenuto a trasmettere il certificato e la relazione di conformità rilasciati dall’Organismo di valutazione della conformità, ai fini del mantenimento dell’iscrizione nel Registro delle piattaforme.

Il certificato di conformità rilasciato dall’Organismo di Valutazione delle conformità avrà invece validità di 24 mesi a decorrere dal suo rilascio e andrà trasmesso entro la sua scadenza dal Titolare all’AgID che, effettuate le necessarie verifiche, dispone l’estensione di 24 mesi della durata della certificazione di componente e trasmette all’ANAC tale informazione ai fini dell’aggiornamento del Registro delle Piattaforme certificate.

In caso di mancato rilascio del certificato di conformità o di mancata comunicazione del medesimo all’AgID, l’Ufficio competente dispone il ritiro della certificazione e ne dà comunicazione al Titolare e all’ANAC per l’aggiornamento del registro delle piattaforme.