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Adesione ai GAL esclusa dal controllo preventivo della Corte dei conti

Nell’analizzare una delibera di adesione di un Ente locale ad una società cooperativa a responsabilità limitata, operante quale Gruppo di Azione Locale, la Corte dei conti Veneto ha dichiarato come tale operazione “non rientri tra quelle assoggettabili al controllo ex art. 5, commi 3 e 4, TUSP”.

La Sezione ha sottolineato che l’esclusione dal perimetro di applicazione dei controlli ex art. 5 del TUSP deriva dalla necessaria “partecipazione pubblica al GAL”, la quale “rappresenta un elemento essenziale per accedere a fondi comunitari per lo sviluppo locale del proprio ambito territoriale e, per detta partecipazione, possono ravvisarsi i caratteri di necessità per il perseguimento delle finalità istituzionali e della produzione di servizi di interesse generale non diversamente ottenibili in altro modo, ovvero non ottenibili dal mercato.”.

Infatti i GAL rappresentano lo “specifico strumento individuato dal Reg. (UE) 1303/2013 all’art. 34 per l’attuazione delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo” così come disciplinate dall’art. 32 del Regolamento, ove viene altresì specificato che i Gruppi d'Azione Locali devono necessariamente essere “composti da rappresentanti degli interessi socio-economici locali sia pubblici che privati”.

In tal senso, la Corte ha ritenuto che “detta partecipazione presenta, quindi, i caratteri della partecipazione essenziale e come tale ascrivibile alle ipotesi di eccezione di cui al primo periodo del primo comma dell’art 5 TUSP in cui si esclude la sottoposizione dell’atto al preventivo parere della Corte dei conti per le ipotesi in cui “la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative”. (Corte dei conti Veneto, deliberazione n. 157/2023/PASP)