Adempimento spontaneo degli obblighi tributari
lo schema di Dlgs attuativo dell'art. 14 Legge delega n. 111/2022 prevede un articolo dedicato all'adempimento spontaneo degli obblighi tributari. In particolare:
1.Al fine di introdurre nuove e più avanzate forme di comunicazione tra il contribuente e gli enti impositori finalizzate a semplificare gli adempimenti e a stimolare l'assolvimento spontaneo degli obblighi tributari, gli enti territoriali prima dell’avvio dell’attività di accertamento possono inviare ai contribuenti comunicazioni con le quali mettono a disposizione degli stessi, anche mediante l’utilizzo delle reti telematiche e delle nuove tecnologie digitali, gli elementi e le informazioni direttamente acquisiti o pervenuti da terzi relativi alla determinazione dell’obbligazione tributaria, allo scopo di consentirne il corretto assolvimento tramite l’istituto del ravvedimento.
2.Gli enti territoriali prima dell’avvio dell’attività di accertamento possono, altresì, inviare ai contribuenti avvisi bonari per permettere la regolarizzazione di tardivi, parziali od omessi versamenti prevedendo l’applicazione di una sanzione ridotta determinata ai sensi dell’articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, come modificato dall’articolo 3 del decreto legislativo 14 giugno 2024, n. 87 e, a decorrere dal 1° gennaio 2026, quella di cui all’articolo 14 comma 8, del decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173.
3.Il contribuente, entro trenta giorni successivi al ricevimento delle comunicazioni di cui ai commi 1 e 2, può inviare in forma scritta o telematica, chiarimenti in ordine ai dati contenuti nelle suddette comunicazioni e può trasmettere ricevute di versamento e altri documenti utili a consentire anche la segnalazione di eventuali dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente dall’ente territoriale in sede di controllo.
Relazione illustrativa
La norma proposta consente agli enti territoriali di introdurre, come già previsto per l’Agenzia delle Entrate, istituti che favoriscano l’adempimento spontaneo del contribuente, accompagnati da sistemi premiali di riduzione delle sanzioni che possono essere autonomamente definiti da ciascun ente in base al comma 5 dell’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 il quale dispone che “Le singole leggi e atti aventi forza di legge possono stabilire, a integrazione di quanto previsto nel presente articolo, ulteriori circostanze che importino l'attenuazione della sanzione”.
In particolare, al fine di incrementare l’attività di riscossione, il comma 1, al pari di quanto disposto per i tributi erariali dall’articolo 1, comma 634, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, prevede l’invio al contribuente di una lettera di compliance nella quale sono riportati gli elementi e le informazioni direttamente acquisiti o pervenuti da terzi relativi alla corretta determinazione dell’obbligazione tributaria. In questo modo, prima che l’ente territoriale notifichi un avviso di accertamento esecutivo, il destinatario della comunicazione potrà regolarizzare l’errore o l’omissione attraverso il ravvedimento operoso. Al contrario, se il contribuente non ritiene corretti i dati indicati nella sua dichiarazione, basterà comunicarlo all’ente impositore inviando eventuali elementi e documenti di cui questi non era a conoscenza.
Il comma 2, invece, consente agli enti territoriali di inviare ai contribuenti, prima dell’avvio dell’attività di accertamento, avvisi bonari per permettere la regolarizzazione di tardivi, parziali od omessi versamenti degli importi dovuti, prevedendo l’applicazione di una sanzione ridotta ai sensi del citato al comma 5 dell’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
Tali istituti semplificano l’effettuazione degli adempimenti prescritti in materia di tributi degli enti territoriali, migliorano la riscossione delle entrate, hanno una funzione deflativa del contenzioso. Inoltre, tali istituti riducono i tempi di acquisizione delle somme dovute ed evitano il ricorso alla fase di emissione degli atti di accertamento.
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