← Indietro

Adeguamento del trattamento accessorio personale

L’art. 18 del disegno di legge di bilancio modifica i limiti del trattamento accessorio.

Come emerge dalla relazione tecnica, il comma 1 dispone, al fine di dare attuazione al dettato dell’articolo 3, comma 2, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, che i limiti di spesa relativi al trattamento economico accessorio di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, compatibilmente con il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, possano essere superati, secondo criteri e modalità da definire nell'ambito dei contratti collettivi nazionali di lavoro e nei limiti delle risorse finanziarie destinate a tale finalità.

La disposizione prevede che le risorse destinate ai trattamenti accessori di competenza di ciascun anno a partire dal 2025 possano essere incrementate, rispetto a quelle destinate a tali finalità nel 2024 (intendendosi per tali quelle di competenza del medesimo anno determinate nel rispetto del limite di spesa di cui al citato articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 75 del 2017), con le modalità e i criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale relativa al triennio 2022-2024 o dai provvedimenti di determinazione o autorizzazione dei medesimi trattamenti, di una misura percentuale del monte salari 2021 da determinarsi, per le amministrazioni statali nei limiti di una spesa complessiva di 112,1 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, al lordo degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell’imposta regionale sulle attività produttive. Per le restanti amministrazioni di cui al comma 2 dell’articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l’incremento, operato a valere sui bilanci delle stesse, è attuato con la medesima percentuale e i medesimi criteri previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato, secondo gli indirizzi di rispettivi Comitati di settore.

L’incremento percentuale massimo da applicare al monte salari del 2021 delle amministrazioni statali (calcolato sulla base della retribuzione media e delle unità al 31 dicembre 2021 desunte dal conto annuale 2021) per garantire il rispetto del limite di spesa complessivo di 112,1 milioni di euro annui (tenendo conto anche degli effetti indotti su altre categorie di personale) è pari a 0,22%. Poiché tale percentuale deve applicarsi anche ai fini della determinazione dell’incremento massimo consentito per le restanti pubbliche amministrazioni, gli oneri complessivi derivanti dalla norma con riferimento a tali amministrazioni non statali sono stimati in 169,2 milioni di euro annui a decorrere dal 2025 considerando il corrispondente monte salari dell’anno 2021.

La norma, prevedendo la possibilità di incrementare i trattamenti accessori di un importo pari allo 0,22 per cento del monte salari 2021, anche in virtù dell’articolo 11 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 dà attuazione a quanto previsto dall’articolo 3, comma 2, del decreto-legge 9 giugno 2021, n.80, operando, di fatto, un innalzamento del limite di cui al comma 2 dell’articolo 23 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75 di un importo pari alla predetta misura. Tale incremento si aggiunge a quello previsto dall’articolo 1, comma 604, della legge 234 del 2001.