Adeguamento prezzi in caso di affidamenti effettuati nel 2023
Con parere n. 2556 il Ministero Infrastrutture e Trasporti ha chiarito un aspetto delicato che concerne l’applicazione ratione temporis delle norme in materia di adeguamento prezzi, rispondendo al seguente quesito:
Nel caso i lavori siano stati affidati con termine di presentazione delle offerte compreso tra il 1/1/2023 e il 30/6/2023, con progetto redatto in base al prezzario regionale pubblicato il 27/7/2022, si chiede se, in forza dell'art. 26 D.L 50/2022 come modificato da ultimo dall'art. 1 c. 304 L. 213/2023 l'impresa abbia diritto, per i lavori contabilizzati nell'anno 2023, a vedersi riconosciuto l'adeguamento prezzi sulla base del prezzario regionale 2023 (pubblicato il 27/3/2023) oppure se tale diritto sorga solo a partire dall'anno 2024, in quanto primo anno successivo a quello di presentazione dell'offerta.
RISPOSTA
Ai sensi del comma 6-ter dell’art. 26 del d.l. 50/2022 e s.m.i., le disposizioni di cui al comma 6-bis del medesimo articolo si applicano, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, agli appalti pubblici di lavori aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2023. Pertanto, in relazione alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024, occorrerà procedere all’adeguamento prezzi applicando i prezzari di cui al comma 2 del predetto articolo, aggiornati annualmente ai sensi dell'articolo 23, comma 16, terzo periodo, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., nei limiti ed alle condizioni stabilite dal medesimo articolo 26”.