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Adeguamento di FCDE e altri accantonamenti

L’art. 193 del Tuel dispone che in sede di salvaguardia equilibri occorre adottare le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.

L’attenzione sul FCDE deve essere massima, sia per quanto riguarda la quota accantonata nel risultato di amministrazione, a tutela dei residui attivi 2021 e precedenti, sia per quanto riguarda la quota accantonata in conto competenza, a tutela degli accertamenti 2022. Come noto, le due quote viaggiano parallele e non devono essere confuse. Un miglioramento degli incassi in conto residui, ad esempio, non può certo consentire la riduzione di FCDE accantonato in conto competenza 2022.

E’ utile seguire quanto indicato nel principio contabile applicato All. 4/2 Dlgs 118/2011 e smi nell’esempio n. 5, che si occupa del Fondo crediti di dubbia esigibilità nella fase di previsione, di gestione, di rendicontazione.

In corso di esercizio (almeno in sede di assestamento del bilancio e, in ogni caso, attraverso una variazione di bilancio di competenza del Consiglio), si verifica la necessità di adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità in considerazione del livello degli stanziamenti e degli accertamenti.

A tal fine si applica la percentuale utilizzata in occasione della predisposizione del bilancio di previsione all’importo maggiore tra lo stanziamento e l’accertamento rilevato alla data in cui si procede all’adeguamento, e si individua l’importo del fondo crediti di dubbia esigibilità cui è necessario adeguarsi, a meno che il complemento a 100 dell’incidenza percentuale degli incassi di competenza rispetto agli accertamenti in c/competenza dell’esercizio (o all’importo degli stanziamenti di competenza se maggiore di quello accertato) non risulti inferiore alla percentuale dell’accantonamento al fondo crediti utilizzata in sede di bilancio. In tal caso, per determinare il fondo crediti cui è necessario adeguarsi, si fa riferimento a tale minore percentuale.

Fermo restando l’importanza del FCDE, occorre evidenziare la necessità, in sede di assestamento generale di bilancio, di revisionare ed eventualmente aggiornare anche altri accantonamenti, quali:

- Fondo garanzia debito commerciali;

- Fondo rischi contenzioso

- Fondo perdite società partecipate

- Fondo riconciliazione crediti / debiti società ed enti partecipati

- Fondo rinnovo contratti di lavoro dipendenti e segretario

- Fondo rischi escussioni garanzie

- Fondo trattamento fine mandato sindaco

- Altri fondi rischi

- Altri fondi oneri futuri