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Adeguamento dello stanziamento personale per vacanza contrattuale, ma è una facoltà

Il DL 145/2023, dispone all’art. 3 in materia di anticipo rinnovo contratti pubblici.

In particolare, come rileva il Servizio studi del Senato, nelle more della definizione del quadro finanziario complessivo relativo ai rinnovi contrattuali per il triennio 2022-2024, si dispone che la indennità di vacanza contrattuale sia incrementata di un importo pari a 6,7 volte il relativo valore annuale attualmente erogato, salva l’effettuazione di eventuali successivi conguagli.

Si ricorda che l’indennità di vacanza contrattuale è prevista dall’art. 47-bis, c. 2, del D.Lgs. 165/2001, in base al quale, a decorrere dal mese di aprile dell'anno successivo alla scadenza del contratto collettivo nazionale di lavoro, qualora lo stesso non sia ancora stato rinnovato, è riconosciuta ai dipendenti dei rispettivi comparti di contrattazione (nella misura e con le modalità stabilite dai contratti nazionali, e comunque entro i limiti previsti dalla legge di bilancio in sede di definizione delle risorse contrattuali) una copertura economica che costituisce un'anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti all'atto del rinnovo contrattuale.

L’articolo 3 specifica che l’incremento in oggetto viene disposto a valere sul 2024, configurando dunque un anticipo che andrà poi scontato dagli aumenti a regime che vi saranno con i rinnovi contrattuali. L’incremento previsto dalla disposizione in commento non rileva ai fini dell’attribuzione dell’esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti previsto dalla normativa vigente.

Si ricorda che la legge di bilancio 2023 (art. 1, c. 281, L. 197/2022) riconosce (come analogamente successo anche per il 2022) per i periodi di paga dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023 un esonero sulla quota dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori dipendenti pubblici e privati pari al 2 per cento se la retribuzione imponibile non eccede l'importo mensile di 2.692 euro e al 3 per cento se la medesima retribuzione non eccede l'importo mensile di 1.923 euro. Successivamente tale percentuale è stata aumentata per i periodi di paga dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023 ed è stata portata dal 2 al 6 per cento, se la retribuzione imponibile non eccede l'importo mensile di 2.692 euro, e dal 3 al 7 per cento se la medesima retribuzione non eccede l'importo mensile di 1.923 euro,

Per gli enti locali è prevista la possibilità di erogare al proprio personale dipendente a tempo indeterminato l’incremento in oggetto, con le modalità e nella misura suesposte, con oneri a carico dei propri bilanci.

Qualora l'ente locale preveda di riconoscere tale indennità di vacanza contrattuale, che appare elevata al limite della quota di rinnovo, è’ quindi necessario prevedere a bilancio 2023 – 2025, annualità 2023, i relativi stanziamenti di spesa, che saranno impegnati automaticamente in virtù della norma in esame. Il finanziamento di tale stanziamento sarà effettuato mediante UTILIZZO DI RISORSE DI PARTE CORRENTE DI COMPETENZA, O EVENTUALMENTE ANCHE mediante applicazione sulla competenza 2023 della quota accantonata nel risultato 2022 a fondo rinnovi contrattuali, SOLO QUALORA IL COMUNE NON ABBIA EROGATO IN PRECEDENZA LA STESSA VACANZA CONTRATTUALE (caso limitato). L'anticipo di cui trattasi guarda avanti e non indietro, ovvero fa riferimento alle quote future spettanti.