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Adeguamenti contratti al D.lgs. 201/2022: alcune indicazioni dell’ANAC

Chiamata ad esprimersi sulla deliberazione di un Ente Locale per l’adeguamento alle disposizioni del D.lgs. 201/2022 di un precedente contratto di servizio, l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha fornito alcuni riscontri ed indicazioni utili rispetto a numerose tematiche connesse alla richiesta di parere che verranno in parte analizzate nel prosieguo.

L’Autorità, richiamando le espressioni utilizzate dall’Ente locale per l’identificazione dei soggetti interessati agli affidamenti, ha sottolineato che “la denominazione del soggetto “a cui è attribuita la competenza a stipulare un contratto di servizio con un’impresa affidataria, con compiti di gestione, di monitoraggio, verifica e controllo del contratto di servizio” come Ente Affidante potrebbe ingenerare confusione. Detti affidamenti, infatti, qualora effettuati con gara, sono assoggettati agli articoli 141 e seguenti del codice, con obbligo del rispetto delle disposizioni ivi indicate. Sarebbe quindi opportuno adottare definizioni omogenee rispetto a quelle codicistiche, per evitare il rischio di confusione sulla normativa applicabile. In luogo di Ente affidante sarebbe quindi opportuno utilizzare la definizione di Ente aggiudicatore che sarebbe idonea a ricomprendere sia i soggetti che affidano la concessione con gara (enti concedenti) che le amministrazioni che ricorrono agli affidamenti in house”.

È stata poi apprezzata e condivisa dall’ANAC la volontà dimostrata dall’Amministrazione di “introdurre anche nei contratti vigenti l’applicazione di misure finalizzate a migliorare la gestione del servizio oggetto dell’affidamento (matrice dei rischi, PEF, individuazione di obiettivi di efficacia ed efficienza e relativo monitoraggio e rendicontazione)”; tale azione dev’essere tuttavia soggetta a particolare prudenza in quanto “la novella andrebbe coniugata con una serie di cautele al fine di garantirne l’efficacia e la sostenibilità. In particolare, va considerato che matrice dei rischi e PEF sono parte integrante del contratto e contribuiscono a definirne l’assetto negoziale. Le clausole contrattuali devono essere formulate in modo da assicurare la corretta allocazione dei rischi come definite nella matrice, in cui sono richiamati i singoli articoli del contratto che definiscono il soggetto e le modalità di assunzione dei rischi. L’introduzione della matrice dei rischi, del piano economico – finanziario e di obiettivi di efficacia ed efficienza in un contratto già in corso può comportare un notevole impatto sull’assetto dei reciproci rapporti negoziali, tale da spostarne gli equilibri. Per avere garanzia che si traduca in un effettivo miglioramento del servizio in condizioni di sostenibilità per l’operatore economico, si ritiene andrebbe svolta secondo modalità vigilate dall’Autorità di settore, similmente a quanto accade in occasione dell’affidamento di un nuovo contratto”.

Ulteriormente, è stato espresso “un generale apprezzamento per l’iniziativa di promozione di modelli standard” per la redazione della relazione di affidamento (RdA) che l’Amministrazione ha indicato nella propria delibera, parallelamente all’integrazione “dei contenuti minimi del contratto di servizi … per uniformarli alle previsioni del d.lgs. n. 201/2022”.

Anche agli obblighi di trasparenza è stato dedicato parte dell’intervento dell’ANAC la quale ha ricordato che “in via generale, … in caso di svolgimento di una procedura di affidamento di un contratto pubblico, oltre alla normativa di settore, valgono le disposizioni del codice dei contratti pubblici, volte a garantire, attraverso la digitalizzazione, anche la trasparenza dell’intero ciclo di vita dei contratti pubblici. Ciò in coordinamento con le disposizioni in materia di trasparenza di cui al decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 33, richiamato dallo stesso codice dei contratti pubblici”. Rilevando infatti la necessità di “un maggiore allineamento del documento sotto il profilo della trasparenza al d.lgs. 201/2022” dell’atto deliberativo dell’Ente locale, l’Autorità ha richiamato, oltre alla citata normativa, quanto indicato in alcune precedenti delibere in materia (n. 261/2023, n. 264/2023), rinviando altresì all’apposita documentazione a supporto degli Enti presente nelle apposite sezioni del sito ANAC. (ANAC, deliberazione n. 141 del 20 marzo 2024)