← Indietro

Addizionale Irpef, possibile modificare le aliquote 2024 sui quattro scaglioni di reddito vigenti nel 2023

Il decreto legislativo n. 216/2023 riscrive l'Irpef, in attuazione della Legge 111/2023, e i riflessi sull'addizionale comunale.

I Comuni avranno tempo fino al 15 aprile 2024 (in deroga al termine “ordinario” di cui all’art. 1, comma 169, L. 296/2006) per l’adozione delle delibere di aggiornamento dell'addizionale comunale Irpef, conformandosi alla nuova struttura, individuando una tra quattro diverse opzioni:

1) Procedere a nuova delibera tenendo conto dei nuovi scaglioni di reddito;

2) Variare le proprie aliquote per scaglioni, mantenendo gli scaglioni 2023;

3) Confermare implicitamente quanto vigente nel 2023;

4) Applicare o confermare una aliquota unica.

La possibilità di adeguarsi ai tre scaglioni di reddito, modificando le aliquote, la possibilità di confermare le aliquote relative ai quattro scaglioni vigenti nel 2023, come pure la possibilità di variare le aliquote 2023 mantenendo i quattro scaglioni di reddito emergono dall’art. 3 commi 3 e 4 Dlgs 216/2023:

3.Al fine di garantire la coerenza degli scaglioni dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche con i nuovi scaglioni dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, stabiliti dall'articolo 1, in deroga all'articolo 1, comma 169, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i comuni per l'anno 2024 modificano, con propria delibera, entro il 15 aprile 2024, gli scaglioni e le aliquote dell'addizionale comunale al fine di conformarsi alla nuova articolazione prevista per l'imposta sul reddito delle persone fisiche. Nelle more del riordino della fiscalità degli enti territoriali, entro lo stesso termine, i comuni possono determinare, per il solo anno 2024, aliquote differenziate dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche sulla base degli scaglioni di reddito previsti dall'articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, vigenti per l'anno 2023.

4.Nel caso in cui i comuni non adottano la delibera di cui al comma 3 o non la trasmettono entro il termine stabilito dall'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, per l'anno 2024, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche si applica sulla base delle aliquote vigenti per l'anno 2023.

Art. 1, comma 169, della Legge del 27 dicembre 2006, n. 296: “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione”