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Addizionale irpef da modificare entro il 31 luglio

L’art. 20 del DL 73/2022 proroga al 31 luglio 2022 i termini per l’approvazione delle delibere di adeguamento delle addizionali comunali all’Irpef da parte dei comuni.

E’ inoltre previsto che per l’anno 2022, per i comuni che non adottano o non trasmettono tempestivamente la delibera di adeguamento e possiedono aliquote di addizionale differenziate per scaglioni, l’addizionale comunale all’IRPEF si applichi sulla base dei nuovi scaglioni dell’IRPEF e delle prime quattro aliquote vigenti nel comune nell’anno 2021, con eliminazione dell’ultima.

Come rileva l'Ufficio studi della Camera, l’articolo 1, comma 7, della Legge 234/2022, a seguito della riforma degli scaglioni IRPEF introdotta dai commi dal comma 2 dell’articolo 1 della medesima legge, prevedeva che entro il 31 marzo 2022, o, in caso di scadenza successiva, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, i comuni per l'anno 2022 modificassero gli scaglioni e le aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche al fine di conformarsi alla nuova articolazione prevista per l'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Il termine in questione viene rinviato, dal comma 1 del presente articolo, al 31 luglio 2022. In ogni caso, il rinvio della scadenza di approvazione del bilancio 2022-2024 al 31.07.2022 consente in ogni modo di intervenire in tal senso e la leva addizionale irpef può essere comunque una manovra di bilancio 2022 a prescindere dalla necessità di adeguamento normativo.

Il medesimo comma prevede inoltre che, nel caso di approvazione della delibera di adeguamento ai nuovi scaglioni o di quella di determinazione dell’aliquota unica in data successiva all'adozione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile.

Il comma 2 disciplina ulteriore specifica fattispecie concernente i comuni:

- nei quali nel 2021 risultano vigenti aliquote dell’addizionale comunale all’IRPEF differenziate per scaglioni di reddito;

- e che non adottano la delibera di adeguamento ai nuovi scaglioni o di determinazione dell’aliquota unica nel rispetto del termine del 31 luglio 2022, o non la trasmettono entro il termine stabilito dall’articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione a condizione che essa sia pubblicata entro il 20 dicembre dell’anno a cui la delibera afferisce).

In tali enti locali per l’anno 2022 l’addizionale comunale all’IRPEF si applica sulla base dei nuovi scaglioni dell’IRPEF e delle prime quattro aliquote vigenti nel comune nell’anno 2021, con eliminazione dell’ultima.

Si ricorda che a seguito della legge n. 234 del 2021 l’Imposta sui redditi delle persone fisiche prevede quattro scaglioni di reddito con altrettante aliquote, secondo il seguente schema:

fino a 15.000 euro, 23%;

da 15.000,01 a 28.000 euro, 25%;

da 28.000,01 a 50.000 euro, 35%;

oltre 50.000 euro, 43%.

In merito, l’Agenzia delle entrate ha pubblicato la Circolare n. 4/E del 18 febbraio 2022, che fornisce chiarimenti sulla riforma dell’Irpef contenuta nella Legge di bilancio 2022.

Il sistema in vigore fino alla fine del 2021 prevedeva invece cinque aliquote e modulava diversamente gli scaglioni:

fino a 15.000 euro, 23 per cento;

oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 27 per cento;

oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro, 38 per cento;

oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro, 41 per cento;

oltre 75.000 euro, 43 per cento.

La disposizione interviene pertanto in via suppletiva rispetto all’inerzia degli enti locali riarticolando su quattro scaglioni le addizionali comunali, eliminando l’aliquota più elevata, nel caso in cui la precedente articolazione per scaglioni fosse organizzata su cinque aliquote d’imposta e assicurando quindi un necessario coordinamento normativo. In ragione di ciò la relazione tecnica esclude che tale disposizione comporti effetti finanziari rispetto a quanto previsto dalla legislazione vigente.

La relazione illustrativa segnala come l’obiettivo della disposizione sia quello di evitare che, in virtù dell’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si proroghino automaticamente aliquote dell’addizionale comunale all’IRPEF differenziate sulla base degli scaglioni dell’IRPEF non più vigenti a seguito dell’entrata in vigore della nuova articolazione di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

In mancanza della nuova disposizione, si verificherebbe un contrasto delle delibere prorogate con l’articolo 1, comma 11, del DL 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 che prevede, tra l’altro, che “(…), i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività”.


La nuova norma art. 20 DL 73/2022 prevede:

Art. 20. Adeguamento delle aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF ai nuovi scaglioni dell'IRPEF

1.Al fine di garantire la coerenza degli scaglioni dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche con i nuovi scaglioni dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) stabiliti dall'articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il termine di cui al comma 7 dello stesso articolo 1 è differito al 31 luglio 2022. In caso di approvazione della delibera di adeguamento ai nuovi scaglioni o di quella di determinazione dell'aliquota unica in data successiva all'adozione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile.

2. Per i comuni nei quali nel 2021 risultano vigenti aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF differenziate per scaglioni di reddito e che non adottano la delibera di cui al secondo periodo del comma 1 nel rispetto del termine di cui al primo periodo del medesimo comma, o non la trasmettono entro il termine stabilito dall'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, per l'anno 2022 l'addizionale comunale all'IRPEF si applica sulla base dei nuovi scaglioni dell'IRPEF e delle prime quattro aliquote vigenti nel comune nell'anno 2021, con eliminazione dell'ultima.