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Addizionale comunale Irpef, possibile adeguamento

Il disegno di legge di bilancio 2025 all'art. 2 stabilizza le modifiche, previste per il solo anno 2024, relativa all'Irpef a tre scaglioni:

l’imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

a) fino a 28.000 euro, 23 per cento;

b) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35 per cento;

c) oltre 50.000 euro, 43 per cento

L’articolo 99 del medesimo ddl di bilancio 2025 prevede il differimento dei termini per la modifica, da parte dei comuni, degli scaglioni e delle aliquote dell’addizionale comunale sull’imposta sui redditi per l’anno 2025, 2026 e 2027 in considerazione della modifica degli scaglioni dell’IRPEF disposta dall’articolo 2 del disegno di legge.

Come rileva l'Ufficio studi della Camera, il comma 1 prevede che, al fine di garantire la coerenza della disciplina dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche con la nuova articolazione degli scaglioni di reddito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche prevista dall'articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi – come modificato dall’articolo 2 del presente disegno di legge - i comuni per l'anno 2025 modificano, con propria delibera, entro il 15 aprile 2025, gli scaglioni e le aliquote dell'addizionale comunale.

Ciò in deroga all’articolo 1, comma 169, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che dispone che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, e all’articolo 172, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che prevede che devono essere allegate al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinati, per l’esercizio successivo, tra l’altro le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali.

Il comma 2 dispone che, nelle more del riordino della fiscalità degli enti territoriali, i comuni possono determinare, per i soli anni di imposta 2025, 2026 e 2027, aliquote differenziate dell’addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche sulla base degli scaglioni di reddito previsti dall’articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, vigenti fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

Per il solo anno di imposta 2025, il termine per approvare gli scaglioni di reddito e le aliquote di cui al primo periodo è fissato al 15 aprile 2025.

Anche in tal caso il termine è previsto in deroga all’articolo 1, comma 169, primo periodo, della legge n. 296 del 2006 e all’articolo 172, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Il comma 3, dispone infine che qualora i comuni non adottino la delibera di cui ai commi 1 e 2 o non la trasmettono entro il termine stabilito dall’articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, per gli anni di imposta 2025, 2026 e 2027, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche si applica sulla base degli scaglioni di reddito e delle aliquote già vigenti in ciascun ente nell’anno precedente a quello di riferimento.

Il suddetto articolo 14, comma 8, del decreto legislativo n. 23 del 2011 prevede che, a decorrere dall'anno 2011, le delibere di variazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione sul sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 360 del 1998 (si veda in proposito la scheda relativa all’articolo 96), a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 20 dicembre dell'anno a cui la delibera afferisce.