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Acquisto società in house: fondamentale verificare la tenuta del modello prescelto

Con delibera n. 59/2024/PASP, la Corte dei Conti Emilia Romagna si è espressa ex art. 5 del D.lgs. 175/2016 sull'acquisto di quote di partecipazione, deliberato da un Ente locale, in una società esistente “al fine di potersi avvalere della condizione asserita dell’ in house providing per affidare in modo diretto e quindi senza ricorso al mercato, l’insieme dei servizi di gestione cimiteriale”.

Ripercorrendo dapprima le condizioni per l’affidamento in house, la Corte si è soffermata sul controllo analogo congiunto quale “requisito indispensabile per la legittimità dell'affidamento diretto del servizio alla società partecipata” rendendosi a tal fine necessario “stabilire i meccanismi di coordinamento che permettano ad ogni ente di influire concretamente sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative della società controllata, esigenza di coordinamento che si rinviene, in particolare, nelle ipotesi di controllo congiunto a carattere pulviscolare”.

Nel caso di specie però, i Magistrati hanno ravvisato la mancanza di tale requisito strutturale del modello in house, necessario per la sottrazione della commessa al mercato, ritenendo di conseguenza non sussistere nemmeno il vincolo di scopo ex art. 4 del D.lgs. 175/2016, condizione fondante la legittimità della scelta partecipativa.

Il parere negativo della Corte all’acquisto della nuova partecipazione si è poi esteso a valutazioni attinenti l’intera compagine sociale in quanto i Magistrati hanno infine espresso, più in generale, “ rilevanti perplessità sulla tenuta del modello in house della società …. anche nei confronti dei soci attuali con effetti pregiudizievoli circa la legittimità degli affidamenti diretti posti in essere, appunto, dagli Enti soci avendo quale beneficiario della commessa pubblica l’organismo societario in parola”.