Acquisto partecipazioni: esonero dagli oneri motivazionali solo se il modulo societario è espressamente previsto nella previsione legislativa
In sede di controllo ex art. 5 del TUSP, la Corte dei conti Campania ha analizzato, con deliberazione n. 81/2023/PASP, un atto deliberativo di acquisizione di quote di partecipazione da parte di un Ente locale in una società individuata dall’Autorità d’Ambito quale soggetto gestore del servizio idrico integrato, rilevando un’erronea interpretazione di quanto indicato al co. 1 del citato articolo 5, nella parte ove la normativa specifica l’esonero dagli oneri motivazionali nei “casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative”.
Il Collegio, infatti, sottolinea che “dall’analisi della normativa statale e regionale non si ricava un espresso obbligo di costituzione o di acquisizione di quote societarie”, in quanto la legge regionale “non prevede espressamente l’adesione ad una società specifica ma attribuisce” all’Autorità il compito di affidare il servizio al soggetto dalla stessa individuato.
In tal senso l’eccezione non pare applicabile al caso di specie poiché “l’individuazione del soggetto gestore è demandata dalla legge regionale richiamata a decisioni dell’Ente d’ambito e quindi ad atti di natura amministrativa dallo stesso adottati e non già ad “espresse previsioni legislative” come richiesto dal comma 1 dell’art. 5 richiamato”; difatti, la citata normativa “sottrae dall’obbligo di motivazione le delibere solo qualora la costituzione avvenga in virtù di espressa previsione di legge e dunque la stessa va interpretata nel senso che la non necessità di motivazione è ammissibile solo quando è la legge stessa che istituisce la società” .