Acquisto partecipazioni: elementi fondanti e valutazioni alla base della scelta partecipativa
La Corte dei Conti Lombardia, con deliberazione n. 115/2024/PASP, è intervenuta sull'acquisto di una quota di partecipazione societaria nell'ambito delle sue competenze ex art. 5 del TUSP, ripercorrendo gli elementi fondanti della deliberazione ed offrendo alcuni spunti di riflessione utili per lo svolgimento delle valutazioni poste a sostegno della scelta partecipativa.
Stretta necessità
Per adempiere all’onere di motivazione sulla “stretta indispensabilità” della partecipazione ex art. 4 del TUSP, la Corte ha evidenziato l’importanza di “soffermarsi sull’interesse all’acquisto delle quote” della società “in quanto soluzione ottimale” senza limitarsi al semplice rinvio al suo oggetto sociale in quanto “se l’analisi sull‘acquisto di una partecipazione funzionale al successivo affidamento diretto della gestione del servizio … a fronte della corresponsione di un canone, preordinata ad uno scopo di interesse generale, può essere qualificato in termini di mera sufficienza rispetto alle finalità declinate dall’art. 4 del tusp, diversa è l’analisi che precede sulla scelta del modello di gestione”.
Scelta del modello societario
In relazione alle valutazioni da condursi circa la scelta del modello societario, la Corte ha sottolineato la necessità di verificare:
- la “corrispondenza tra la competenza territoriale dell’ente socio e l’ambito territoriale di operatività della società partecipata”;
- l’eventuale sussistenza di altre partecipazioni dell’Ente “(anche in organismi partecipati diversi da quelli societari) in soggetti che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte” dalla società che si intende acquisire
- la compatibilità della dotazione organica e gestionale della società con le disposizioni ex art. 11 del D.lgs. 175/2016
Convenienza economica
Per quanto concerne le valutazioni di convenienza economica della scelta, i Magistrati hanno ricordato come la motivazione posta alla base della scelta partecipativa debba “evidenziare le finalità perseguite mediante lo strumento societario, non solo sotto il profilo della redditività del capitale investito ma anche con riguardo agli ulteriori vantaggi conseguibili dall’ente ed esplicitare i termini della valutazione, che dovrà avere ad oggetto il confronto con altre soluzioni gestionali, come la gestione diretta oppure la completa esternalizzazione mediante affidamento del servizio, ove tali strade siano percorribili”. Risulta quindi necessario disporre di “elementi numerici di raffronto rispetto ad altre modalità gestionali” con autonoma verifica da parte dell’Amministrazione non potendosi né limitare ad una “sintetica comparazione tra i diversi metodi di gestione astrattamente” con minimo approfondimento di aspetti positivi, criticità e possibilità di realizzazione da parte del Comune né affidarsi totalmente alle sole valutazioni condotte dalla nuova partecipata considerato che trattasi di “soggetto evidentemente tutt’altro che neutrale rispetto al modello gestorio da proporre”.
Sostenibilità finanziaria
In relazione all’articolazione della motivazione sotto il profilo della sostenibilità finanziaria, la Sezione ha rammentato come:
- non possa limitarsi solo “all’iniziale apporto di capitale sociale, ma va esaminata anche nell’ottica della gestione dell’organismo societario per evitare che non solo quell’iniziale apporto di capitale da parte dell’Amministrazione venga eroso, ma che addirittura possa configurarsi come una sorta di soccorso finanziario alla propria società”
- occorra “un esame sulla capacità della società di garantire, in via autonoma e in un adeguato lasso temporale di previsione, l’equilibrio economico-finanziario attraverso l’esercizio delle attività che ne costituiscono l’oggetto sociale nonché una verifica con riguardo alla situazione specifica dell’amministrazione procedente”
- dati ed analisi debbano essere “preceduti dalla predisposizione di un business plan della società in cui si intende investire” non risultando a tal fine sufficiente basare le valutazioni su una mera relazione della società che riporti una “sintetica analisi di fattibilità ed informazioni circa obiettivi, strategie, sviluppo atteso del mercato di riferimento e dei ricavi e dei costi della società”, come avvenuto nel caso di specie.
Scelta del modello gestionale
I Magistrati hanno ricordato l’importanza di operare in sede di scelta partecipativa anche valutazioni complete che tengano conto degli oneri di motivazione derivanti dall’affidamento del servizio e dalla scelta del modello di gestione ai sensi degli artt. 14 e 17 del D.lgs. 201/2022.
Compatibilità della scelta con i princìpi di efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione amministrativa
La Sezione ha evidenziato l’importanza di operare valutazioni più profonde di compatibilità con l’azione amministrativa, senza limitarsi a presentare i benefici sociali derivanti per la collettività dalla proposta di servizio formulata dalla società cui si intende aderire, bensì spostando il focus e ragionando anche sugli effetti e le ragioni sottese direttamente alla scelta di affidamento operata del Comune.
A completamento del quadro proposto, si ricorda come sia altresì necessario presidiare anche la compatibilità dell’iniziativa con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese nonché adempiere all’onere di a consultazione pubblica ex co. 2 dell’art. 5 del TUSP.