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Acquisto immobile precluso a un ente in riequilibrio pluriennale

La Corte dei Conti Puglia, con delibera 99/2020, ha risposto ad una richiesta di parere espressa da Comune in riequilibrio pluriennale in tema di acquisto immobili. In particolare:

L'art. 57, comma 2, lett. f) del dl 26.10.2019, n. 124 (convertito con modificazioni dalla l. 19.12.2019, n. 157), prevede che, a partire dal gennaio 2020, non sia più applicabile agli enti territoriali, tra gli altri, l'art. 12, comma 1 ter , del dln 98/2011 (convertito con modificazioni dalla l. 15.7.2011, n. 111) che individuava i requisiti per l'acquisto di beni immobili;

Il Comune intende procedere all'acquisto di un immobile di proprietà privata da destinare a finalità istituzionali (struttura sociale), da assegnare in concessione e da realizzare mediante fondi regionali; la spesa a carico dell'Ente sarebbe, pertanto, solo quella relativa all'acquisto del bene in questione;

Il Comune ha fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale (con scadenza prevista al 31.12.2020); non è in anticipazione di tesoreria, ha un avanzo di cassa e uno di amministrazione derivante dal rendiconto 2019 approvato nel corrente anno;

Il Comune ha chiesto di conoscere se l'art. 57, comma 2, lett. f) del dln 124/2019 sia applicabile agli enti che hanno fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ex artt. 243- bis ss. TUEL .

La Corte dei Conti ha evidenziato quanto segue:

  1. La disciplina in tema di riequilibrio finanziario pluriennale è contenuta negli artt. 243- bis - 243- sexies TUEL , inseriti dall'art. 3, comma 1, lett. r) del dln 10.10.2012, n. 174 (« Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012 », convertito, con modificazioni, dalla l. 7.12.2012, n. 203) e in seguito più volte modificate

Si tratta di uno strumento straordinario che - insieme al cd «dissesto guidato», disciplinato dall'art. 6, comma 2, del d.lgs. 6.9.2011, n. 149 - ha arricchito il novero delle risposte ordinamentali alle situazioni di sofferenza finanziaria sperimentate dagli enti locali e ha lo « scopo di verificare ed individuare la possibilità di un percorso alternativo alla più risalente procedura di dissesto, con la quale, quella di riequilibrio pluriennale, condivide uno dei presupposti e si pone in rapporto di causa ed effetto »(Sez. reg. contr. Campania, deliberazione n. 198/2019 / PRSP). Infatti, la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale:

Ha come presupposti la sussistenza di « squilibri strutturali in grado di provocare il dissesto finanziario » e l'insufficienza delle misure ordinarie di cui agli artt. 193 (deliberazione di salvaguardia degli equilibri di bilancio) e 194 (riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio) TUEL per il superamento delle condizioni di squilibrio rilevato;

È imperniata su un piano - adottato dall'amministrazione locale e approvato dalla sezione regionale di controllo della Corte dei conti territorialmente competenti - proiettato su un orizzonte temporale di medio-lungo termine (la durata è attualmente compresa fra quattro e venti anni: cfr . art 243- bis , comma 5- bis , TUEL, come da ultimo modificato dall'art.38, comma 1 -terdecies , del dl 30.4.2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla l. 28.6.2019, n . 58), alla cui puntuale e tempestiva attuazione è affidato il risanamento dell'ente.

Come chiarito dalla Sezione delle autonomie (deliberazione n. 5 / SEZAUT / 2018 / INPR, cit.), La valutazione di congruenza del piano di riequilibrio intestata alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti va fatta alla stregua del principio contabile generale degli enti locali (All. 1, d.lgs. n. 118/2011) così definito: «la congruità consiste nella verifica dell'adeguatezza dei mezzi disponibili rispetto ai fini stabiliti. Il principio si collega a quello della coerenza, rafforzandone i contenuti di carattere finanziario, economico e patrimoniale, anche nel rispetto degli equilibri di bilancio. La congruità delle entrate e delle spese deve essere valutata in relazione agli obiettivi programmati, agli eamenti storici ed al riflesso nel periodo degli impegni pluriennali che sono coerentemente rappresentati nel sistema di bilancio nelle fasi di previsione e programmazione, gestione e rendicontazione » . Inoltre, la valutazione del piano impone un giudizio in termini di veridicità (cd principio della contabilità privatistica della rappresentazione veritiera e corretta - cd true and fair view- secondo la direttiva 78/660 / CEE) e attendibilità delle previsioni (parametro anche del bilancio di previsione ex art. 162, comma 5, TUEL) e, quindi, di sostenibilità finanziaria del riequilibrio in base alle previsioni ritenute veritiere e attendibili: « Previsioni veritiere e, dunque, realmente rappresentative e attendibili costituiscono presupposti indefettibili per poter formulare compiute conclusioni in ordine alla sostenibilità, in concreto, del percorso di riequilibrio ed effettività dello stesso ».

Congruità dei mezzi e sostenibilità finanziaria del piano di riequilibrio sono un riconoscimento formale con l'approvazione del piano stesso da parte del giudice contabile, ex art. 243- quater , comma 3, TUEL. Quell'approvazione contiene una valutazione favorevole dell'attendibilità delle prospettive di risanamento intrapreso dall'ente e dei mezzi per il relativo conseguimento; in relazione a ciò l'ordinamento prevede:

La vigilanza della Corte dei conti sull'esecuzione del piano, mediante adozione in sede di controllo, effettuata ai sensi dell'art. 243- bis , comma 6, lett. a), di apposita pronuncia (art. 243- quater , comma 3, TUEL);

La trasmissione al Ministero dell'Interno e alla competente sezione regionale della Corte dei conti, da parte dell'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente, di una relazione semestrale sullo stato di attuazione del piano e sul raggiungimento degli obiettivi intermedi nonché di una relazione finale sulla completa attuazione dello stesso e sugli obiettivi di riequilibrio raggiunti (art. 243- quater , comma 6, TUEL).

In altri termini, il piano approvato integra il parametro alla cui stregua valutare il conseguimento degli obiettivi di risanamento dell'ente interessato; conseguentemente, la legge annette al piano approvato uno statuto di tendenziale intangibilità.

Ciò posto, l'effettuazione di una spesa non prevista dal piano di riequilibrio approvato introduce un elemento di alterazione del percorso di riequilibrio cristallizzato con l'approvazione medesima, in contrasto con il quadro normativo che consente ordinariamente una modifica del piano nelle due ipotesi sopra richiamate (avvicendamento fra organi di governo nelle more della delibera del giudice contabile di approvazione / diniego del piano; grado di raggiungimento degli obiettivi intermedi superiore rispetto a quello previsto).

In definitiva, occorre ribadire l'impossibilità di procedere a un aggravio del piano, mediante l'inserimento di una nuova spesa, essendo le ipotesi di modifica del piano stesso espressamente contemplato dal legislatore.