Acquisto di partecipazioni: valutazioni ex ante la delibera consiliare
La Corte dei Conti Toscana, con deliberazione n. 61/2024/PASP, nell’esprimersi ex art. 5, comma 3, del D.lgs. 175/2016 sull’acquisto da parte di un Ente di una partecipazione, ha precisato come non possa ritenersi assolto l’onere di consultazione pubblica ex art. 5, comma 2, del D.lgs. 175/2016, ove lo stesso abbia avuto ad oggetto solo la deliberazione consiliare definitivamente assunta e non, come invece richiesto dalla normativa, lo schema di atto deliberativo, ciò in quanto la finalità perseguita mediante la consultazione pubblica, non è quella “di assicurare “la conoscibilità” da parte della cittadinanza dell’acquisizione della qualità di socio”, ma quanto più quella “di acquisire elementi valutativi su uno specifico atto individuato dal legislatore, ossia lo schema di atto deliberativo di acquisizione della partecipazione sociale, preliminarmente alla sua approvazione finale.”. Per tale ragione, l’obbligo normativo in questione deve ritenersi disatteso qualora l’Ente proceda ex-post alla pubblicazione dell’avviso di deliberazione in quanto “la definitività dell’atto ha minato in nuce l’obiettivo cui la consultazione pubblica era preordinata, ossia garantire una piena ed effettiva partecipazione della cittadinanza nella fase antecedente all’adozione del deliberato consiliare .. la mera pubblicazione dell’atto deliberativo sul portale trasparenza non può di per sé ritenersi idonea ad assolvere l’obbligo di garantire una partecipazione attiva della comunità amministrata.”
I Magistrati hanno altresì evidenziato come la compatibilità dell’intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese debba essere dimostrata in sede di attività istruttoria, al fine di “evidenziare l’assenza di potenziali rischi di lesione della concorrenza che il legislatore intende presidiare”. Tale attività deve quindi sostanziarsi prima dell’adozione della deliberazione dovendo la stessa essere “autosufficiente nell’assolvimento dei requisiti motivazionali (eventualmente anche con ricorso per relationem a documenti esterni)”. La Corte ricorda infatti che “non può ritenersi ammissibile la costruzione ex post di elementi valutativi che il legislatore richiede a supporto della decisione societarie”