Acquisto di partecipazioni: il business plan a supporto dell’onere motivazionale
Nell’ambito dei controlli ad essa affidati dall’articolo 5 del TUSP, la Corte dei conti Campania, con deliberazione n. 81/2023/PASP, ha espresso parere negativo relativamente all’acquisizione di quote di partecipazione in una società da parte di un Ente locale, soffermandosi sulle insufficienti ragioni di convenienza economica e sostenibilità finanziaria indicate dall’Amministrazione, riguardanti in particolare la mancanza di “un raffronto tra costi-benefici che possa giustificare la partecipazione e l’uscita economica supportata dall’ente … in relazione a: efficienza del servizio tramite società mista pubblica privata rispetto al modello gestionale precedente (che non viene menzionato); redditività dell’investimento in termini di ritorno economico, in termini di piano economico finanziario e di raggiungimento del “break even point”; numero, quantità e modalità di gestione del personale.”.
In merito la Corte ha rammentato che “la sostenibilità finanziaria sul piano oggettivo dell’operazione di investimento societario deve essere attentamente scandagliata dall’Amministrazione pubblica, nell’ambito del proprio iter istruttorio interno, facendo ricorso agli strumenti messi a disposizione dalle scienze aziendalistiche. Tra di essi, senza pretesa di esaustività, va richiamata la necessità che l’atto deliberativo di costituzione societaria o di acquisizione di partecipazioni sia quanto meno suffragato dallo sviluppo di un approfondito Business Plan (o di forme analoghe di analisi di fattibilità) dell’attività di impresa che si intende avviare o proseguire.”.
Viene dunque sottolineata dai giudici contabili la centralità dello strumento di analisi del Business Plan, o documentazione equivalente, da predisporre con la finalità di fornire informazioni in merito all’operazione prescelta che, nel caso di acquisto di partecipazioni, devono riguardare il “quadro della società in cui si intende investire, che ne riepiloghi l’evoluzione operativa ed economica degli ultimi esercizi”, mentre, “nel caso di nuova iniziativa sarà necessario esternare le linee generali del progetto, con particolare riferimento al contesto del mercato di riferimento, in termini di domanda potenziale e di offerta già esistente, e al posizionamento strategico che la società si prefigge di conseguire.”. In tal senso, “Sulla base delle proiezioni del Business Plan dovranno essere sviluppate le previsioni finanziarie, sia di conto economico (quindi riportando le stime dei costi e dei ricavi) sia relative ai cash flow complessivi, ossia ai flussi finanziari derivanti dalle varie aree gestionali (attività operativa, attività di investimento e attività di finanziamento come definiti nel principio contabile nr. 10 “Rendiconto finanziario” dell’OIC, Organismo Italiano di Contabilità)” evidenziando, tra le varie informazioni, anche “il momento di pareggio aziendale (“break even point”) in cui il flusso atteso di ricavi sarà in grado di garantire la copertura dei costi complessivi stimati”, ovvero “il momento in cui la redditività dell’azienda (quindi il flusso di entrata previsto) è equivalente ai costi (distinti tra fissi e variabili).”.
In conclusione, sottolineando come sin dalla sua nascita la società subisca costi fissi a fronte di ricavi futuri e risulti pertanto “naturale che nei primi periodi il bilancio presenterà delle perdite, fino al momento in cui i ricavi della gestione caratteristica saranno equivalenti ai costi fissi e a quelli variabili”, la Corte ha chiarito che l’assenza del citato raffronto di costi e benefici causa incertezza a livello di “copertura finanziaria”, in quanto l’uscita economica prospettata dall’Amministrazione, senza apposito supporto motivazionale, comporta la “violazione del principio costituzionale di copertura della spesa e del disposto di cui all’art. 49 del TUEL.”.