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Acquisto di partecipazione: sempre necessario il parere del revisore

La Corte di Conti Molise, con deliberazione n. 71/2023/PASP, ha censurato un Ente locale che nella deliberazione consiliare di acquisto di partecipazione in società in house, affidataria del S.I.I. da parte dell’Ente d’ambito territoriale in cui il Comune rientra, ha ritenuto non necessario acquisire il preventivo parere del revisore.

In particolare, i Magistrati contabili hanno affermato l’erroneità della “conclusione dell’Ente per cui non sarebbe necessario, prima di assumere la deliberazione in esame, acquisire uno specifico parere del revisore dei conti, dato che la Corte dei conti è chiamata poi a deliberare sulla conformità a legge della deliberazione adottata” ai sensi dell’art. 5, co. 3, del TUSP.

La Sezione ha ricondotto la propria decisione al disposto dell’art. 239, co. 1, lett. b), n. 3) del TUEL, ove è previsto che “l'organo di revisione svolge le seguenti funzioni:… b) pareri, con le modalità stabilite dal regolamento, in materia di:…3) modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni”.

A supporto viene altresì richiamato il successivo comma 1-bis, ai sensi del quale “nei pareri di cui alla lettera b) del comma 1 è espresso un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti … . Nei pareri sono suggerite all'organo consiliare le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni. I pareri sono obbligatori. L'organo consiliare è tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti o a motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte dall'organo di revisione.”

In tal senso, i Giudici, che pur hanno riconosciuto che l’acquisto di partecipazione posto alla loro attenzione derivi da previsione normativa configurando quindi l’eccezione di cui all’art 5, co. 1, TUSP in relazione all’obbligo di motivazione analitica, hanno purtuttavia espresso parere negativo, “limitatamente alla mancanza del previo parere obbligatorio del revisore”, argomentando che “la peculiare funzione del revisore, organo di revisione economico-finanziaria interno all’ente locale … non può considerarsi superata, vanificata o resa superflua dalla successiva pronuncia ex art. 5, comma 3, T.U.S.P. della Corte dei conti” in quanto “i caratteri, le funzioni e gli scopi istituzionali dei due organi non sono giustapponibili.”