Acquisto crediti Covid: via libera alla compensazione in F24
Conformemente a quanto evidenziato in nostri precedenti interventi (v. news del 14 e del13 luglio), la Risposta n. 420/2020 dell'Agenzia delle entrate conferma che anche gli enti pubblici titolari di contabilità speciale di tesoreria unica e che per i pagamenti devono utilizzare il modello F24 "enti pubblici", possono compensare in F24 ordinario, con i codici istituiti dalle relative risoluzione ministeriali, i crediti di imposta sui canoni di locazione ex art. 65 D.L. 18/2020 e art. 28 D.L. 34/2020 acquisiti dai conduttori che hanno manifestato la volontà di cederli ai sensi dell'art. 122 D.L. 34/2020.
I crediti d'imposta ex articolo 65 del decreto-legge n. 18 del 2020 e articolo 28 del decreto-legge n. 34 del 2020, istituiti per essere utilizzati per lo più da soggetti privati, possono essere compensati dai cessionari solo mediante il modello F24 "ordinario", soggetto a specifiche procedure di controllo preventivo, non essendo consentito l'utilizzo del modello F24 EP. Tuttavia, precisa l'Agenzia: "nel presupposto che i crediti ceduti all'istante dai beneficiari siano effettivamente spettanti - aspetto non verificabile in questa sede ma rimesso agli organi di controllo - l'Ente istante può compensare i crediti di imposta sopra richiamati utilizzando il modello F24 "ordinario". L'Agenzia richiama poi quanto evidenziato nella circolare n. 20/E del 5 marzo 2001 sulle modalità di compensazione dei crediti spettanti in F24 nel caso di enti soggetti a tesoreria unica. In particolare "l'istante deve esporre nel modello F24 "ordinario" i crediti da compensare e i debiti da pagare fino a concorrenza dell'importo dei crediti, affinché il saldo del modello di pagamento risulti pari a zero (cd F24 a zero). Il pagamento dei debiti che residuano devono essere effettuati tramite modello F24 EP."
Infine, circa le modalità di presentazione, la risoluzione del 31 dicembre 2019, n. 110/E ("Modalità di presentazione dei modelli F24 contenenti crediti d'imposta utilizzati in compensazione") ha chiarito che: "A prescindere dalla tipologia di compensazione effettuata, resta fermo l'obbligo di presentare il modello F24 "a saldo zero" esclusivamente attraverso i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle entrate, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, lettera a), del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66. Di conseguenza, l'F24 a zero va predisposto ed inviato attraverso le procedure Entratel / Fisconline.