Acquisizione società indirette: le valutazioni ex art. 20 TUSP devono comprendere anche la realtà tramite
La Corte dei conti Marche (deliberazioni dalla n. 53 alla n. 85/2023/PASP), nell’esercizio dei propri poteri di controllo ex art. 5 del TUSP, ha chiarito che nei casi di acquisizione di partecipazioni indirette è necessario che le motivazioni addotte dall’Amministrazione per l’operazione deliberata non si basino su valutazioni circoscritte alla sola realtà indiretta in quanto soggetto principale dell’operazione, bensì che le stesse si estendano anche alla situazione in cui si trova la società tramite direttamente partecipata dall’Amministrazione, con particolare attenzione alle disposizioni di cui all’art. 20 del TUSP.
Nel caso di specie, riguardante la futura costituzione di una New Co da parte di tre società partecipate direttamente da alcuni Enti locali, la Corte ha rilevato per una delle tre realtà tramite la presenza di situazioni che richiederebbero azioni di razionalizzazione, nonostante negli atti pervenuti non fosse presente “alcuna attestazione riguardo alla insussistenza … delle diverse condizioni descritte dall’art. 20, comma 2, del d.lgs. 175/2016” per tali società. Secondo quanto indicato dai giudici contabili, ciò comporta la presenza di “profili di opacità” sull’operazione generale, nonché “il rischio di trasferire sull’intera compagine societaria situazioni di squilibrio economico-finanziario e di crisi strutturale di un organismo societario già esistente”, pregiudicando “ulteriormente qualsiasi possibile valutazione in punto di sostenibilità finanziaria, di vantaggiosità e di convenienza economica dell’operazione nonché di compatibilità della stessa con il principio di sana e prudente gestione e con i principi di efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa.”.