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Acquisizione società: il parere di conformità prima degli effetti negoziali

La Corte dei Conti Liguria, con deliberazione n. 26/2024/PASP, ha ricordato che per il rilascio della pronuncia ex dell’art. 5 del D.lgs. 175/2016 non devono essersi ancora prodotti gli effetti negoziali della procedura deliberata.

Ciò a differenza di quanto accaduto nel caso oggetto di esame relativo all’acquisizione di una partecipazione mortis causa dove la Sezione ha riscontrato che, “al momento dell’adozione della deliberazione” di accettazione dell’eredità, “l’effetto negoziale dell’acquisizione della partecipazione societaria mortis causa … si era già prodotto”. Per tale ragione i Magistrati hanno ritenuto che “la circostanza non consente l’esercizio dei poteri di verifica secondo la procedura ed i tempi prescritti dall’art. 5, commi 3 e 4, TUSP”.

Riprendendo i principi contenuti nella delibera n.16/2022/QMIG delle Sezioni riunite in sede di controllo, i Magistrati hanno infatti rammentato come la funzione attribuita alla Corte si collochi “nel momento di passaggio tra le due fasi (pubblicistica e privatistica) che scandiscono il percorso di costituzione di una nuova società o dell’acquisizione di partecipazioni in realtà societarie esistenti da parte della pubblica amministrazione, con il chiaro intento di sottoporre a scrutinio i presupposti giuridici ed economici della scelta amministrativa, prima che la stessa venga attuata mediante gli strumenti del diritto privato. Resta fermo che le verifiche sulla società già costituita ed in via di estinzione potranno essere svolte nell’esercizio delle altre funzioni di controllo attribuite dall’ordinamento alla Sezione regionale di controllo.”