Acquisizione partecipazioni societarie, cosa significa sostenibilità finanziaria
La Corte dei Conti Liguria, con delibera 63/2023, ha affrontato il tema della sostenibilità finanziaria nell'acquisizione di nuove società partecipazione o nella costituzione delle stesse, giusto art. 5 Dlgs 175/2016, come recentemente modificato con Legge 118/2022.
In particolare, la Sezione ha rilevato che per quanto concerne i parametri del controllo, questi sono stabiliti dal legislatore e consistono nella conformità dell’atto a quanto disposto dai primi due commi dell’art. 5 TUSP ed agli artt. 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i princìpi di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa. Pertanto, la Corte dei conti è chiamata a verificare che il provvedimento contenga un’analitica motivazione in ordine a: i) necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali (come declinate dall’art. 4 TUSP); ii) ragioni e finalità che giustificano la scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato; iii) compatibilità con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa; iv) assenza di contrasto con le norme dei Trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. Inoltre, la verifica si estende anche al rispetto della procedura per l’adozione della deliberazione e al contenuto dell’atto deliberativo, così come disciplinati dagli artt. 7 e 8 TUSP.
La sostenibilità finanziaria, come osservato dalle Sezioni Riunite, “assume una duplice accezione: una di tipo oggettivo, concernente le caratteristiche proprie dell’operazione di investimento societario che l’amministrazione intende effettuare; l’altra di carattere soggettivo, tesa a ponderarne gli effetti in relazione alla situazione finanziaria specifica dell’ente pubblico interessato” (deliberazione n. 16/SSRRCO/2022/QMIG).
Sotto il profilo oggettivo, la sostenibilità finanziaria sottende la capacità della società di garantire, in via autonoma e in un adeguato lasso temporale, l’equilibrio economico-finanziario attraverso ’esercizio delle attività che ne costituiscono l’oggetto sociale. Questa capacità deve essere puntualmente analizzata da parte dell’amministrazione procedente. In tal senso, le Sezioni Riunite, nella più volte menzionata deliberazione n. 16/SSRCO/2022/QMIG, hanno osservato come l’atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione delle partecipazioni dovrebbe essere, quantomeno, suffragato dallo sviluppo di un approfondito business plan (o di forme analoghe di analisi di fattibilità) dell’attività di impresa che si intende espletare, accompagnato da apposite note esplicative che ne espongano le ipotesi di sviluppo (es. natura dei ricavi e relativa struttura, evoluzione dei costi, indicatori di bilancio quali redditività, liquidità ed indebitamento).
Per quanto attiene, poi, al profilo soggettivo, la sostenibilità finanziaria dell’operazione di costituzione della società o di acquisto delle partecipazioni deve essere valutata con riguardo alla situazione specifica dell’amministrazione procedente, al fine di vagliare la compatibilità dell’investimento iniziale e dei possibili successivi trasferimenti all’organismo societario con la situazione finanziaria dell’ente (ci si riferisce, ad esempio, alla possibilità per l’ente di procedere ad effettuare i necessari accantonamenti, ai sensi dell’art. 21 TUSP, in caso di perdite registrate dalla società).
Le Sezioni Riunite, inoltre, hanno affrontato la questione dell’estensione del sindacato della Corte dei conti, giungendo alla conclusione che, trattandosi di ambito caratterizzato da discrezionalità tecnica, la verifica della sostenibilità finanziaria dovrà “avere ad oggetto il piano finanziario sviluppato dall’amministrazione, valutandone la completezza, l’adeguatezza e l’approfondimento. Il requisito della completezza implica la verifica che l’istruttoria condotta dall’amministrazione contenga tutti gli elementi informativi per la comprensione del progetto deliberato. Il parametro dell’adeguatezza, invece, si riferisce alla valutazione dell’intensità degli approfondimenti istruttori richiesti, da modularsi in chiave proporzionale rispetto al grado di complessità dell’operazione societaria deliberata”. Andranno, poi, scandagliate affidabilità ed attendibilità del business plan.
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