Accrual valutazione dei beni culturali, inquadramento giuridico

In ambito Accrual riveste aspetto rilevante la valutazione dei beni culturali. Sul tema, occorre tenere distinti tre piani diversi:

1.la qualificazione giuridico-culturale del bene ai sensi del D.Lgs. 42/2004;

2.la natura e la classificazione contabile del bene nell'ambito ITAS;

3.il criterio con cui determinare il valore contabile del bene.

Gli ITAS introducono innovazione sul terzo punto


QUALIFICAZIONE GIURIDICA

Occorre precisare che "bene culturale" non è una categoria contrapposta a "bene artistico" o "bene storico". Secondo il D.Lgs. 42/2004, l'espressione corretta è anzitutto bene culturale, posto che le espressioni "Artistico", "storico", "archeologico", "etnoantropologico" ecc. sono caratteristiche culturali che possono determinare la qualificazione della cosa come bene culturale.

L'art. 10, comma 1, del Codice stabilisce infatti che sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti, fra gli altri, allo Stato e agli enti pubblici che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico.

Quindi, per esempio:

-un dipinto può essere un bene culturale per il suo interesse artistico;

-un palazzo storico può essere bene culturale per il suo interesse storico e artistico;

-un sito archeologico per l'interesse archeologico;

-un manufatto della cultura materiale può avere interesse etnoantropologico;

-un archivio può essere bene culturale per il suo interesse storico;

-una collezione può essere bene culturale per l'interesse del complesso.

Pertanto, "artistico" e "storico" non sono, in senso stretto, categorie alternative al "culturale": sono componenti del concetto giuridico di interesse culturale.

L'art. 10 del Codice D.Lgs. 42/2004 consente di costruire una classificazione piuttosto articolata.


1.Beni di interesse artistico

Rientrano le cose che presentano interesse artistico; particolarmente importante, nei casi previsti dall'art. 10, comma 3; eccezionale, nei casi previsti dalla normativa.

Esempi tipici sono dipinti; sculture; opere d'arte; edifici di particolare interesse architettonico; decorazioni; manufatti artistici; complessi artistici.

Il fatto che un bene sia "artistico" non significa che debba essere valutato contabilmente secondo un criterio diverso da un bene "storico". Il carattere artistico è un elemento di qualificazione del bene; il criterio contabile di valutazione dipende dagli ITAS e dalle caratteristiche economiche del bene.


2.Beni di interesse storico

Sono beni nei quali prevale il collegamento con un determinato periodo, evento, personaggio, istituzione o processo storico. L'art. 10, comma 3, lettera d), individua comprende le cose che rivestono un interesse particolarmente importante per il loro riferimento alla storia: politica; militare; della letteratura; dell'arte; della scienza; della tecnica; dell'industria; della cultura in genere; nonché le testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose.

Ad esempio, possono assumere rilievo storico: edifici istituzionali; palazzi storici; caserme; luoghi collegati ad eventi storici; documenti; archivi; manufatti; strumenti scientifici; macchinari; testimonianze della storia industriale.


3.Beni di interesse archeologico

Il Codice considera espressamente le cose che interessano: archeologia; paleontologia; preistoria; primitive civiltà.

L'art. 10, comma 4, lettera a), le ricomprende espressamente tra le cose indicate dalla disciplina dei beni culturali. Dal punto di vista contabile, quindi, possono trovarsi nel patrimonio culturale dell'amministrazione, ma non necessariamente hanno un valore di mercato. Questo punto diventa fondamentale nell'applicazione dell'ITAS 4.


4.Beni di interesse etnoantropologico

Sono i beni collegati alla cultura materiale e immateriale delle comunità e alle loro tradizioni.

Possono essere, ad esempio: strumenti di lavoro tradizionali; oggetti della cultura materiale; manufatti; strumenti agricoli; costumi; oggetti legati a tradizioni locali; strumenti e testimonianze di attività artigianali.

Anche in questo caso, la qualificazione etnoantropologica è una caratteristica culturale del bene, non un autonomo criterio contabile di valutazione.


5.Beni numismatici

Il D.Lgs. 42/2004 dedica una specifica attenzione alle cose di interesse numismatico. L'art. 10, comma 4, lettera b), considera le cose di interesse numismatico che, in rapporto all'epoca; alle tecniche; ai materiali di produzione; al contesto di riferimento, presentino rarità o pregio.

Sul piano valutativo, il valore economico può dipendere da rarità; stato di conservazione; provenienza; autenticità; domanda del mercato; caratteristiche specifiche dell'esemplare.


6.Manoscritti, autografi, carteggi, incunaboli, libri, stampe e incisioni

L'art. 10, comma 4, lettera c), ricomprende manoscritti; autografi; carteggi; incunaboli; libri; stampe; incisioni; relative matrici, quando presentano carattere di rarità e pregio.


7.Archivi e documenti

L'art. 10 distingue espressamente archivi; singoli documenti.

Per gli enti pubblici, gli archivi e i singoli documenti sono ricompresi tra i beni culturali secondo quanto previsto dal comma 2. Per i privati assume rilievo la dichiarazione di particolare interesse storico.


8.Raccolte librarie e biblioteche

Altra categoria autonoma è costituita dalle raccolte librarie; raccolte di biblioteche; raccolte di particolare o eccezionale interesse culturale. In questo caso il bene culturale può essere costituito non soltanto dal singolo oggetto ma dalla raccolta nel suo complesso.


10.Collezioni e serie

L'art. 10, comma 3, lettera e), disciplina le collezioni o serie di oggetti che, considerate nel loro complesso, presentano un eccezionale interesse.

Il legislatore fa riferimento, tra l'altro, a tradizione; fama; caratteristiche ambientali; rilevanza artistica; rilevanza storica; rilevanza archeologica; rilevanza numismatica; rilevanza etnoantropologica.

Ai fini contabili questa distinzione è rilevante perché il valore culturale può risiedere nel complesso e non nella semplice somma dei valori dei singoli elementi.


11.Monumenti nazionali

Una fattispecie particolare è quella dei beni che, oltre a presentare valore testimoniale o un collegamento identitario e civico di significato distintivo eccezionale, possono essere oggetto della dichiarazione di monumento nazionale nei casi previsti dall'art. 10. Anche in questo caso, però, "monumento nazionale" è una qualificazione giuridico-culturale, non un autonomo criterio di valutazione contabile.


I beni culturali sono diversi dai beni paesaggistici.

Il D.Lgs. 42/2004 contiene due grandi sistemi di tutela: (Parte II) Beni culturali; (Parte III) Beni paesaggistici

I beni paesaggistici comprendono, fra l'altro immobili ed aree di notevole interesse pubblico; ville, giardini e parchi; complessi immobiliari caratteristici; centri e nuclei storici; bellezze panoramiche; punti di vista e belvedere.

Nel costruire l'anagrafe patrimoniale, è opportuno tenere distinti, in sezioni diverse, "beni culturali" e "beni paesaggistici".