← Indietro

Accrual, informativa sulle parti correlate

La Riforma PNRR 1.15 Accrual richiede attenzione sulle parti correlate.

Secondo la Consob, un soggetto è parte correlata ad una società (ente) se:

a) direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposte persone:

(i) controlla la società, ne è controllato o è sottoposto a comune controllo;

(ii) detiene una partecipazione nella società trale da poter esercitare un’influenza notevole su quest’ultima;

(iii) esercita il controllo sulla società congiuntamente con altri soggetti;

b) è una società collegata della società;

c) è una joint venture in cui una società è una partecipante;

d) è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche della società o della sua controllante;

e) è uno stretto familiare di uno dei soggetti di cui alle lettere a) o d);

f) è un’entità nella quale uno dei soggetti di cui alle lettere d) o e) esercita il controllo, il controllo congiunto o l’influenza notevole o detiene, direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto;

g) è un fondo pensionistico complementare, collettivo od individuale, italiano od estero, costituito a favore dei dipendenti della società o di una qualsiasi altra entità ad essa correlata.


L’informativa sulle operazioni con parti correlate consente agli utilizzatori di valutarne l’incidenza sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico di un’amministrazione, nonché sulla sua capacità di erogare i servizi. Tale informativa garantisce anche la trasparenza dell'amministrazione nei rapporti con le parti correlate.

Le principali informazioni relative alle parti correlate sono:

a) l’identificazione delle parti correlate che controllano o influenzano significativamente l’amministrazione che redige il bilancio di esercizio; e

b) l’identificazione delle operazioni con tali parti.

L’indicazione di tali informazioni è necessaria allorquando:

a) i rapporti con parti correlate possono influenzare il modo in cui un’amministrazione opera con altre amministrazioni per raggiungere i propri obiettivi e il modo in cui essa collabora con altre amministrazioni per raggiungere obiettivi comuni o collettivi;

b) i rapporti con le parti correlate potrebbero esporre un’amministrazione a rischi o fornire delle opportunità che altrimenti non sarebbero esistite;

c) le parti correlate possono effettuare operazioni che le parti non correlate non effettuerebbero, oppure possono accettare operazioni a termini e condizioni diversi da quelli normalmente accessibili alle parti non correlate.

Sono richieste, altresì, informazioni circa:

a) la retribuzione corrisposte nell’esercizio di riferimento ai membri degli organi istituzionali ed al personale apicale, nonché ai loro parenti ed affini.,

b) i finanziamenti loro concessi, e

c) i corrispettivi versati loro per i servizi forniti all’amministrazione diversi da quelli prestati in qualità di componenti dell’organo di vertice e di dipendenti.

Con riferimento alle operazioni tra parti correlate, diverse dalle operazioni che avrebbero luogo con termini e condizioni analoghe a quelle che l’amministrazione avrebbe adottato in una libera transazione nelle stesse circostanze, l’amministrazione riporta in nota integrativa:

a) una descrizione della natura dei rapporti con le parti correlate coinvolte nelle operazioni;

b) una descrizione delle tipologie di operazioni verificatesi;

c) gli importi di ciascuna operazione; e

d) ogni altra informazione necessaria per la comprensione del bilancio di esercizio in relazione a tali operazioni.


Le informazioni relative alle single operazioni con parti correlate possono essere presentate in forma aggregata, a meno che non sia necessaria un’informativa separata per comprendere gli effetti delle operazioni medesime sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico dell’amministrazione. L’obbligo di informativa relativo alle operazioni tra parti correlate intercorse nell’esercizio è rispettato anche se i rapporti con le stesse non sono più in essere alla data del bilancio di esercizio.

Il prospetto di conto economico riporta due colonne che espongono i valori contabili relativi al bilancio di previsione o al budget iniziale e a quello definitivo, se previsto, al fine di consentire il raffronto con i valori contabili consuntivi del bilancio di esercizio.

L’amministrazione illustra, in nota integrativa, gli scostamenti intervenuti tra il bilancio di previsione o il budget su base economico-patrimoniale definitivo e il bilancio di esercizio, se rilevanti.

L’amministrazione illustra altresì in nota integrativa gli scostamenti intervenuti tra il bilancio di previsione o budget iniziale su base economico-patrimoniale e il bilancio di previsione o budget definitivo, se rilevanti.