Accrual (e non solo), bisogna individuare le parti correlate
Gli ITAS Accrual evidenziano la necessità di individuare ed affrontare parti correlate. Questo è un tema importante, rilevate anche ai fini trasparenza e anticorruzione.
La parte correlata è una persona o uno stretto familiare di quella persona o un organismo che è correlata all’amministrazione che redige il bilancio di esercizio.
Una persona o uno stretto familiare di quella persona sono correlati all’amministrazione che redige il bilancio di esercizio se:
i.hanno un’influenza notevole sull’amministrazione che redige il bilancio; o
ii.sono componenti gli organi di vertice o sono dirigenti dell’amministrazione che redige il bilancio o di un suo organismo controllante.
Un organismo è correlato a un’amministrazione che redige il bilancio di esercizio se sussiste una delle seguenti condizioni:
a) l’organismo e l’amministrazione che redige il bilancio di esercizio fanno parte dello stesso gruppo (il che significa che ciascuna controllante, controllata e organismo del gruppo sono tra loro correlati);
b) una persona identificata o un componente degli organi di vertice o un dirigente dell’amministrazione o di un suo organismo controllante, di cui ai punti i) e ii), ha un’influenza notevole sull’organismo.
Si considerano familiari stretti di una persona, di cui ai punti i) e ii), quei familiari che ci si attende possano influenzare, o essere influenzati da, tale persona nei loro rapporti con l’amministrazione, tra cui:
a) i figli e il coniuge o il convivente di quella persona;
b) i figli del coniuge o del convivente di quella persona; e
c) le persone a carico di quella persona o del coniuge o del convivente di quella persona.
ITAS 1 prevede un obbligo di informativa per le parti correlate:
60 L’informativa sulle operazioni con parti correlate consente agli utilizzatori di valutarne l’incidenza sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico di un’amministrazione, nonché sulla sua capacità di erogare i servizi.
Tale informativa garantisce anche la trasparenza dell'amministrazione nei rapporti con le parti correlate.
61 Le principali informazioni relative alle parti correlate sono:
a) l’identificazione delle parti correlate che controllano o influenzano significativamente l’amministrazione che redige il bilancio di esercizio; e
b) l’identificazione delle operazioni con tali parti.
62 L’indicazione di tali informazioni è necessaria allorquando:
a) i rapporti con parti correlate possono influenzare il modo in cui un’amministrazione opera con altre amministrazioni per raggiungere i propri obiettivi e il modo in cui essa collabora con altre amministrazioni per raggiungere obiettivi comuni o collettivi;
b) i rapporti con le parti correlate potrebbero esporre un’amministrazione a rischi o fornire delle opportunità che altrimenti non sarebbero esistite;
c) le parti correlate possono effettuare operazioni che le parti non correlate non effettuerebbero, oppure possono accettare operazioni a termini e condizioni diversi da quelli normalmente accessibili alle parti non correlate.
63 Sono richieste, altresì, informazioni circa:
a) la retribuzione corrisposte nell’esercizio di riferimento ai membri degli organi istituzionali ed al personale apicale, nonché ai loro parenti ed affini.,
b) i finanziamenti loro concessi, e
c) i corrispettivi versati loro per i servizi forniti all’amministrazione diversi da quelli prestati in qualità di componenti dell’organo di vertice e di dipendenti.
64 Con riferimento alle operazioni tra parti correlate, diverse dalle operazioni che avrebbero luogo con termini e condizioni analoghe a quelle che l’amministrazione avrebbe adottato in una libera transazione nelle stesse circostanze, l’amministrazione riporta in nota integrativa:
a) una descrizione della natura dei rapporti con le parti correlate coinvolte nelle operazioni;
b) una descrizione delle tipologie di operazioni verificatesi;
c) gli importi di ciascuna operazione; e
d) ogni altra informazione necessaria per la comprensione del bilancio di esercizio in relazione a tali operazioni.
65 Le informazioni relative alle single operazioni con parti correlate possono essere presentate in forma aggregata, a meno che non sia necessaria un’informativa separata per comprendere gli effetti delle operazioni medesime sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico dell’amministrazione.
L’obbligo di informativa relativo alle operazioni tra parti correlate intercorse nell’esercizio è rispettato anche se i rapporti con le stesse non sono più in essere alla data del bilancio di esercizio.