Accrual, cosa significa trasferimento condizionato
La Ragioneria Generale dello Stato spiega nella FAQ n. 32 il concetto di condizione nei trasferimenti ottenuti e concessi.
Per i Trasferimenti ottenuti, ITAS 9 al punto 31 evidenzia:
La rilevazione di passività è limitata ai casi nei quali le risorse trasferite sono sottoposte a condizioni che determinano un’obbligazione attuale, in quanto stabiliscono che:
a) i benefici economici o il potenziale di servizio incorporati nelle risorse trasferite devono essere utilizzati per una determinata finalità e che, in caso contrario, questi ultimi devono essere restituiti al trasferente; oppure
b) il trasferimento delle risorse è subordinato all’adempimento di una determinata prestazione da parte dell’amministrazione destinataria del trasferimento (cd. trasferimenti a rendicontazione).
Nel caso di trasferimenti finalizzati alla realizzazione o all’acquisto di immobilizzazioni da parte del beneficiario, le condizioni possono riguardare sia la realizzazione del bene sia la sua gestione.
Non si rilevano passività nel caso di limiti e restrizioni che limitano o definiscono le finalità per cui le risorse trasferite possono essere utilizzate, ma che non impongono, qualora le risorse non siano utilizzate come stabilito, che i benefici economici o il potenziale di servizio vengano restituiti al trasferente.
Analogamente, non si procede alla rilevazione di passività qualora il beneficiario abbia impiegato le risorse per l’adempimento della condizione, e ciò anche nelle more della relativa eventuale formale verifica.
Per i Trasferimenti concessi, ITAS 18 al punto 24 evidenzia:
Nel rispetto di quanto stabilito al paragrafo 19, la rilevazione di attività è limitata ai casi nei quali le risorse trasferite sono sottoposte a condizioni che determinano un’obbligazione attuale a carico del beneficiario, e un corrispondente diritto a favore dell’amministrazione, in quanto stabiliscono che:
a) i benefici economici o il potenziale di servizio incorporati nelle risorse trasferite devono essere utilizzati dal beneficiario per una determinata finalità e che, in caso contrario, devono essere restituite all’amministrazione; oppure
b) il trasferimento delle risorse è subordinato all’adempimento di una determinata prestazione da parte del beneficiario (cd. contributi a rendicontazione).
Nel caso di trasferimenti finalizzati alla realizzazione o all’acquisto di immobilizzazioni da parte del beneficiario, le condizioni possono riguardare sia la realizzazione del bene sia la sua gestione.
Non si rilevano attività nel caso di limiti e restrizioni che limitano o definiscono le finalità per cui le risorse trasferite possono essere utilizzate, ma che non impongono, qualora le risorse non siano utilizzate come stabilito, che i benefici economici o il potenziale di servizio vengano restituiti all’amministrazione trasferente.
Analogamente, non si procede alla rilevazione di attività qualora il beneficiario abbia impiegato le risorse per l’adempimento della condizione, e ciò anche nelle more della relativa eventuale formale verifica.
Domanda:
Si richiedono chiarimenti interpretativi in merito all’introduzione, nelle versioni aggiornate degli ITAS 9 e 18, della previsione contenuta rispettivamente al punto 31 e al punto 24, secondo cui: “Analogamente, non si procede alla rilevazione di attività (passività) qualora il beneficiario abbia impiegato le risorse per l’adempimento della condizione, e ciò anche nelle more della relativa eventuale formale verifica”.
Alla luce di tale disposizione, si chiede di comprendere se la mancata rilevazione di attività o passività possa trovare applicazione nelle seguenti fattispecie.
Nel caso di contributi statali condizionati, trasferiti ad esempio da una Regione a un Comune per la realizzazione diretta di specifiche finalità, si domanda se l’accettazione, da parte della Regione, della rendicontazione presentata dal Comune possa costituire un evento contabilmente rilevante ai fini dell’imputazione a Conto economico sia dell’onere sia del provento. Ciò in considerazione del fatto che le risorse risulterebbero già impiegate per l’adempimento della condizione, pur in assenza della formale verifica da parte dello Stato.
Inoltre, nel caso di trasferimenti lungo una catena istituzionale (ad esempio dalla Regione al Comune e da questo a un ente terzo), e assumendo l’esistenza di adeguati flussi informativi tra i diversi livelli amministrativi, si chiede se l’accettazione da parte del Comune della rendicontazione presentata dall’ente terzo possa determinare, anche per la Regione, l’imputazione a Conto economico dell’onere e del provento. In particolare, si chiede di chiarire se, in tale contesto, l’evento contabile rilevante debba essere individuato nell’adempimento della condizione da parte del primo beneficiario (il Comune) oppure del beneficiario finale.
Risposta:
Alla luce della previsione introdotta negli ITAS 9 e 18, la mancata rilevazione di attività o passività deve essere interpretata valorizzando il momento sostanziale dell’adempimento della condizione, ossia l’effettivo impiego delle risorse da parte del beneficiario, anche in assenza della formale verifica conclusiva da parte del soggetto trasferente.
NEL CASO DEI CONTRIBUTI STATALI TRASFERITI TRAMITE LA REGIONE A UN COMUNE PER FINALITÀ VINCOLATE, LA RENDICONTAZIONE TRASMESSA DAL COMUNE ASSUME UN RUOLO CENTRALE. Essa costituisce infatti evidenza, sia pure suscettibile di verifica successiva, che le risorse sono state utilizzate per l’adempimento della condizione prevista. In tale contesto, secondo quanto disposto dal paragrafo 24 dell’ITAS 18 e dal paragrafo 31 dell’ITAS 9, la Regione può considerare la condizione sostanzialmente soddisfatta e procedere quindi alla rilevazione contabile. Ciò comporta, da un lato, l’iscrizione dell’onere relativo al trasferimento verso il Comune, in quanto viene meno l’obbligo di restituzione; dall’altro lato, anche la rilevazione del provento derivante dal trasferimento statale, poiché l’utilizzo delle risorse conforme alla finalità prevista integra il presupposto per il riconoscimento del beneficio economico, pur nelle more della verifica formale dello Stato.
Nel caso, invece, di trasferimenti lungo una catena istituzionale più articolata, quale quella che vede coinvolti Regione, Comune e un ente terzo, occorre individuare con precisione il momento in cui la condizione si considera effettivamente adempiuta. In questo scenario, la condizione non può che ritenersi soddisfatta quando il beneficiario finale – ossia l’ente terzo – utilizza concretamente le risorse per la finalità prevista. È dunque questo evento sostanziale a determinare il venir meno dell’obbligazione di restituzione lungo tutta la catena dei trasferimenti. LA RENDICONTAZIONE TRASMESSA DALL’ENTE TERZO AL COMUNE RAPPRESENTA, IN TAL SENSO, L’EVIDENZA OGGETTIVA DELL’AVVENUTO IMPIEGO DELLE RISORSE. Una volta che tale informazione venga adeguatamente trasmessa ai livelli amministrativi superiori, essa consente anche alla Regione di considerare adempiuta la condizione e, conseguentemente, di procedere alla rilevazione dell’onere verso il Comune. Anche in questo caso, la rilevazione avviene nelle more della verifica formale, ma sulla base di un’evidenza sostanziale sufficientemente attendibile dell’avvenuto utilizzo delle risorse.
In sintesi, l’elemento decisivo ai fini contabili non è la verifica formale finale, bensì l’effettivo impiego delle risorse secondo la destinazione vincolata, comprovato da idonea rendicontazione lungo la catena istituzionale.