← Indietro

Accordo transattivo per aree occupate d'urgenza a tassazione piena

L'accordo, di natura transattiva, tra un Comune ed un soggetto per il trasferimento di un terreno finalizzato alla realizzazione di un'area fieristica a suo tempo occupata in via di urgenza, ma per il quale non si era mai concluso il procedimento espropriativo, non può godere delle agevolazioni di cui all'articolo 20 della legge n. 10 del 1977. Lo chiarisce la Risposta n. 668/2021 dell'Agenzia delle entrate.

Ricordiamo che il trattamento tributario di cui al primo comma dell'articolo 20 (imposta di registro in misura fissa ed esenzione dalle imposte ipotecaria e catastale ex art. 32, comma 2, del d.P.R. n. 601 del 1973) si applica oggi anche a tutti gli atti preordinati alla trasformazione del territorio posti in essere mediante accordi o convenzioni tra privati ed enti pubblici, nonché a tutti gli atti attuativi posti in essere in esecuzione dei primi.

L'Agenzia delle entrate non ritiene però che la fattispecie possa rientrare nella categoria sopra definita di accordo o convenzione tra le parti, dato che, configurandosi in un accordo per il trasferimento della proprietà del terreno, non realizza direttamente ed immediatamente la funzione di trasformazione del territorio.

Infatti, più che concretizzare un accordo od un convenzione nel senso delineato, si sostanzia in un atto di natura transattiva volto a "regolarizzare" l'occupazione dell'area da parte dell'Ente a seguito della mancata definizione del procedimento espropriativo. Il negozio in esame, pertanto, più che preordinato alla trasformazione del territorio, appare, invero, rivolto alla definitiva acquisizione dell'area occupata illegittimamente dal Comune, già utilizzata quale piazza adibita periodicamente ad area fieristica per pubbliche manifestazioni e sulla quale sono già stati effettuati degli interventi.

In assenza di accordi o convenzioni come sopra individuate, l'atto in commento non può essere, nemmeno, considerato attuativo degli stessi accordi o convenzioni, ai fini agevolativi in parola.

Alla luce delle suddette considerazioni, in mancanza delle condizioni sopra rappresentate, l'Agenzia esclude l'agevolazione prevista dall'art. 20 della legge 10 del 1977. Torna in tale ipotesi, pertanto, applicabile l'ordinario regime impositivo previsto ai fini dell'imposta di registro e delle imposte ipotecaria e catastale.