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Accordo quadro e FPV

Riteniamo utile ricordare una delibera, pur non recente, della Corte Conti Campania, la n. 77/2018, in materia di collegamento programmatico e contabile con gli accordi quadro.

Al quesito se l’importo totale dell’accordo quadro deve essere previsto integralmente nel programma biennale dei beni e servizi e nel bilancio di previsione, la Sezione osserva che l’intero importo deve essere previsto nel programma biennale dei beni e servizi, se l’oggetto dell’accordo sia costituito da acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore alla somma di 40.000 euro (co. 6 art.21 D. Lgs. 50/2016). Se l’attività di manutenzione del patrimonio ricade nell’area degli acquisti di beni e servizi, l’importo dell’accordo deve essere previsto nel programma biennale dei beni e servizi; se, invece, concerne lavori pubblici, deve essere inserito nella programmazione triennale dei lavori pubblici e non in quello biennale. Sul punto se, al momento della stipulazione dell’accordo quadro, è necessario effettuare prenotazione di impegno ex art. 183, co.3 TUEL, e, nel caso di spesa in conto capitale, determinare il fondo pluriennale vincolato, il Collegio osserva che la stipula dell’accordo quadro o la previsione di una stipula, non costituendo titolo per il sorgere di obbligazioni pecuniarie, non consente di impegnare e pagare con imputazione all’esercizio cui lo stanziamento si riferisce; non è la stipula dell’accordo quadro o la procedura di scelta del contraente a far sorgere l’obbligo di adempimenti contabili, bensì il correlato contratto attuativo. La Sezione richiama il punto 5,4 dell’art. 2 All. 4/2 al d.lgs 118/2011 che individua nel FPV un saldo finanziario ¿costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell’ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l’entrata, risorse che devono già sussistere nel momento in cui venga rappresentato, in entrata, il fondo pluriennale. Nel caso di accordo quadro, a generare FPV non sarebbe l’accordo stesso, ma la previsione e la stipulazione del contratto attuativo.