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Accordo quadro contratto normativo, non comporta impegno di spesa

Il TAR Lazio, con sentenza n. 8633/20223, ha confermato che l’accordo quadro costituisce un pactum de modo contrahendi, ossia un contratto normativo, dal quale non scaturiscono effetti reali o obbligatori e la cui efficacia consiste nel vincolare, alla disciplina fissata con l’accordo quadro, la successiva manifestazione di volontà delle parti contraenti nella stipula dei c.d. contratti esecutivi (cfr. T.A.R. Emilia Romagna, sez. II, sent. n. 816 del 1° ottobre 2021; T.A.R. Lombardia, sez. II, sent. n. 840 del 18 maggio 2020).

Quindi non deve essere assunto impegno di spesa al momento della stipula dell’accordo quadro.

Sul tema si era espressa, oltre alla Corte dei Conti, anche la Commissione Arconet con FAQ 35 rilevando che l'adesione a un contratto quadro, previsto dall'articolo 54 del codice dei contratti, non genera un'obbligazione giuridica perfezionata e pertanto non è consentito l'impegno della relativa somma. L'ente dovrà dunque procedere a impegnare e imputare la spesa solo al momento della stipula dei singoli contratti attuativi dell'accordo, quando l'obbligazione diventa esigibile.

Nella seconda parte della FAQ 35, Arconet evidenzia che “resta ferma, al momento dell’avvio della procedura per addivenire all’appalto specifico, la necessità di prenotare la spesa, registrata nel rispetto del paragrafo 5.1 del principio applicato della contabilità finanziaria che prevede “Ogni procedimento amministrativo che comporta spesa deve trovare, fin dall’avvio, la relativa attestazione di copertura finanziaria ed essere prenotato nelle scritture contabili dell’esercizio individuato nel provvedimento che ha originato il procedimento di spesa”.

Tuttavia Arconet non specifica se per avvio della procedura di appalto debba intendersi la fase precedente la stipula dell’accordo quadro, oppure la fase precedente i contratti attuativi. Secondo quanto discende dal concetto di contratto normativo non sarebbe necessaria alcuna prenotazione di impegno di spesa a monte della stipula dell’accordo quadro, in quanto trattasi di mera fase negoziale che non obbliga l’amministrazione. In altri termini, la definizione dell’accordo quadro non è un appalto specifico.