Accordo per la determinazione del danno e per la risoluzione del contratto fuori campo IVA
Si segnala la Risposta n. 588/2022 dell'Agenzia delle entrate che, dopo diverse risposte e risoluzioni nel quale si è riconosciuto la rilevanza Iva (sostanzialmente a prescindere) delle somme dovute in base accordi transattivi nel quale veniva disposta la rinuncia al contendere, conferma viceversa la non rilevanza IVA di un accordo nel quale, invece, le Parti si danno reciprocamente atto della risoluzione del precedente accordo per sopravvenuta impossibilità ad adempiere quantificando, tramite esperto, l'ammontare del danno da risarcire.
Nell'accordo si specifica che con "tale dichiarazione accettano, a titolo di risarcimento del danno omnicomprensivo e con effetto liberatorio, della somma di Euro X ". In linea con l'art. 1223 del c.c., il criterio di calcolo della somma dovuta è commisurato ai corrispettivi non percepiti a causa dell'inadempimento contrattuale, valorizzando il principio secondo cui il risarcimento dovrebbe comprendere il venir meno di redditi non solo attuali, ma anche futuri (''mancati guadagni'').
L'Agenzia quindi, in base a quanto emerge dalla rappresentazione fornita nell'istanza (assunta acriticamente) conferma quindi che:
(i) scopo dell'Accordo è la determinazione del danno da ristorare, atteso che le Parti si danno reciprocamente atto della risoluzione dell'Accordo Trilatero ai sensi dell'art. 1453 c.c.,
(ii)tale somma di denaro non è causalmente collegata ad alcuna prestazione i servizi o una cessione di beni di cui possa rappresentare il corrispettivo ma assolve una funzione esclusivamente risarcitoria,
Di conseguenza, tale somma è esclusa dal campo di applicazione dell'Iva per mancanza del presupposto oggettivo, ai sensi del citato articolo 15 del d.P.R. n. 633 del 1972 (cfr. in tal senso anche la risposta n. 74 del 2019).