← Indietro

Acconti generici su opere agevolate con IVA ordinaria

Non è possibile emettere nota di variazione su una fattura di acconto emessa con aliquota ordinaria quando, ormai decorso un anno dall’operazione, si verifichi che l’opera poteva scontare aliquota al 10%. Lo chiarisce la Risposta n. 216/2020dell’Agenzia delle entrate a seguito di istanza presentata da una società che, a fronte di acconti fatturati e pagati nel 2011, in sede di rendicontazione dei lavori svolti ha applicato l’Iva agevolata trattandosi di interventi di bonifica di siti inquinati e alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria ai sensi del 127-septies) della Tabella A parte III allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ed essendo nel frattempo intervenuta l’autorizzazione da parte degli enti coinvolti (presupposto per godere dell’aliquota al 10% ai sensi della RM 247/E/2007), non presente al momento del pagamento iniziale.

La risposta è negativa per sia per carenza dei presupposti legittimanti che per decorrenza dei termini. Innanzi tutto la somma percepita è un "anticipo generico (non riconducibile ad alcuna delle attività indicate nel programma operativo) pari al 30% del corrispettivo contrattualmente previsto". Non potendo, dunque, ripartire le somme incassate tra le diverse prestazioni da realizzare - soggette ad aliquote diverse - correttamente l'istante ha assoggettato l'intero corrispettivo all'aliquota ordinaria vigente.” Di conseguenza “… al momento della fatturazione dell'acconto, corrisposto per remunerare una serie di prestazioni indistinte e non individuabili, non è stato commesso alcun errore riconducibile tra le "inesattezze della fatturazione che abbiano dato luogo all'applicazione dell'articolo 21, comma 7", del decreto IVA”. Inoltre, sono scaduti i termini per la rettifica. L’Agenzia prosegue infatti precisando che anche ove fosse stato commesso questo errore “…avrebbe potuto essere corretto al più tardi entro un anno dalla sua commissione”. Infine non “è riscontrabile, successivamente, alcuno dei presupposti di cui all'articolo 26, comma 2, del decreto IVA, che legittima la variazione dell'originaria fattura”. Di conseguenza, correttamente la fattura di anticipo generico è stata assoggettata ad IVA ordinaria.