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Accollo di debiti della società partecipata

La Corte dei Conti Piemonte, con parere n. 76/2023, si è espressa in merito alla possibilità di un Comune di accollarsi il debito di una proprie società partecipata.

La Sezione ritiene che l’accollo, da parte di un ente locale, del mutuo contratto da una propria società partecipata è astrattamente possibile anche nell’ipotesi in cui il relativo debito sia garantito da pegno e ipoteca su beni del patrimonio disponibile dell’ente, ovvero su beni destinati a transitare nel patrimonio dell’ente a seguito della liquidazione della società.

L’accollo costituisce ricorso all’indebitamento ed è pertanto soggetto ai relativi limiti e condizioni previste dalle norme di contabilità pubblica: in particolare, devono sussistere i presupposti di cui agli artt. 199, 202, 203 e 204 TUEL, relativi alla natura del debito oggetto di accollo e alla sua finalizzazione a spese di investimento (art. 119 Cost.) e devono essere rispettati i limiti e le condizioni per il ricorso all’indebitamento da parte dell’ente accollante, nel momento in cui avviene l’accollo.

L’accollo può configurare una forma di soccorso finanziario nei confronti della società, anche se già posta in liquidazione: esso è consentito, pertanto, solo qualora non ricorrano i presupposti del divieto di soccorso finanziario nei confronti delle società partecipate, di cui all’art. 14 TUSP.

L’operazione, infine, deve essere motivata da concrete ragioni di interesse pubblico, con particolare riferimento alla ragionevolezza economica dell’assunzione di un debito altrui, in mancanza di obblighi in tal senso per l’ente partecipante (nel caso di specie, l’ente era garante del debito per fideiussione). Tali valutazioni sono di competenza dell’Amministrazione e di sua esclusiva responsabilità.