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Accollo dei mutui stato, si attende il Decreto

Non è ancora uscito il decreto ministeriale che aiuterebbe molti enti locali a quadrare il bilancio 2023-2025, con un contenimento di oneri per interessi passivi.

L’art. 5 comma 5-duodevicies dispone: all'articolo 39 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Con riferimento ai mutui accollati allo Stato, di cui al primo periodo, gli enti locali sono esonerati dalla verifica delle condizioni di cui all'articolo 41, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448»;

b) dopo il comma 10 è inserito il seguente:

«10-bis. Un importo commisurato alla minore spesa per interessi passivi sul debito statale derivante dalle operazioni di ristrutturazione perfezionate alla data del 31 dicembre 2022 è destinato al finanziamento di un apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'interno. L'importo di cui al primo periodo è stabilito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa quantificazione operata dall'Unità di coordinamento di cui al comma 1, tenuto conto dell'andamento atteso dei tassi di interesse sui titoli di Stato. Con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, le risorse del fondo di cui al primo periodo sono ripartite tra gli enti locali i cui mutui sono stati accollati allo Stato ai sensi del presente articolo, tenuto conto, altresì, del loro contributo nel determinare la minore spesa per interessi, in funzione dell'importo e del profilo temporale delle quote capitale dei mutui medesimi. Il fondo di cui al primo periodo è finanziato, anche in via pluriennale, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento per interessi passivi sul debito pubblico iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio»

In merito l’ANCI ha evidenziato:

La nuova norma permette di ampliare i benefici economici derivanti dall'operazione, sotto due distinti profili.

In primo luogo, la proposta rimuove per tutti gli enti locali (e non solo per i Comuni più piccoli) l'obbligo della verifica della riduzione del valore finanziario delle passività totali previsto dall’art. 41 della L. 448/2001, semplificando fortemente il processo.

In secondo luogo, la norma proposta permette di attribuire agli enti locali anche i vantaggi che altrimenti sarebbero rimasti a favore dello Stato in termini di minor tasso atteso sui titoli di stato. Questo avviene mediante l’istituzione di un fondo alimentato dall’equivalente riduzione di oneri statali per interessi, da ripartire con decreto del Ministero dell’interno e del Ministero dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza stato-città, tra gli enti che avranno aderito alla ristrutturazione, tenendo conto anche del contributo da questi fornito alla riduzione della spesa per interessi.

Il vantaggio complessivo per gli enti locali è rapportabile al più che dimezzamento dei tassi di interesse applicati, pari attualmente a circa il 4,5% medio.

In termini monetari, la valutazione dell’ammontare di risparmio a suo tempo effettuata su dati ante pandemia (pari a circa 800 mln. di euro annui), andrà rivista alla luce, da un lato, della crescita dei tassi di interesse sul debito pubblico e, dall’altro, della riduzione degli oneri annuali per interessi dovuta, in particolare alle molte rinegoziazioni di mutui Cassa DD.PP. in corrispondenza con la sospensione dei pagamenti 2020, che hanno allungato ulteriormente le scadenze del debito.

E’ opportuno ricordare che, sulla base di quanto disposto dal citato articolo 39:

- l’avvio dell’operazione è connesso all’emanazione di due provvedimenti attuativi:

a) il DPCM per la costituzione di una Unità di coordinamento – alla quale ANCI partecipa – cui spettano compiti di monitoraggio delle attività di coordinamento nei confronti degli enti locali, nonché di individuazione delle soluzioni amministrative volte a uniformare le interlocuzioni tra gli enti locali e lo Stato.

b) il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze che insedia la struttura dedicata alla gestione operativa dell’intervento e approva tempi e modalità di presentazione delle istanze da parte dei Comuni.

- il dispositivo prevede l’adesione, mediante stipula di apposito contratto, di ciascun ente locale (Comuni, Città metropolitane, Province, forme associative comunali e, a determinate condizioni, società a partecipazione pubblica locale), con un termine unico ancora da determinare;

- a seguito dell’adesione l’ente risulterà pertanto debitore allo Stato di una quota del proprio onere per debito complessivamente ridotta in relazione a parametri collegati alla differenza di condizioni applicate a seguito dell’accollo, oltre che alla durata della posizione stessa e all’onere per le penali da estinzione anticipata;

- gli enti locali potranno accedere alla ristrutturazione in presenza delle seguenti condizioni:

Nel complesso, l’ordine di grandezza del valore dei debiti oggetto di accollo dovrebbe valere intorno ai 30 miliardi di euro. Dati previsionali più precisi dovrebbero pervenire dal MEF (Dipartimento del Tesoro), sia in termini di valore che di numero di posizioni debitorie e di enti coinvolti.