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Accettazione donazione immobile gravato da ipoteca

La Corte Conti Piemonte, con delibera n. 90/2023 è intervenuta sul seguente quesito in ambito acquisto immobili da parte del Comune:

“Ferma la necessità di un’approfondita istruttoria, che documenti la ragionevolezza e l’utilità dell’acquisto del bene immobile, la finalità pubblica perseguita e i costi/benefici dell’operazione, il Comune può accettare la cessione a titolo gratuito di bene immobile (un’esigua porzione di sedime stradale già utilizzato ad uso pubblico) disposta a suo favore da un privato se il bene è gravato di ipoteca o è tenuto in ogni caso a richiedere al privato la cancellazione dell’ipoteca a sue spese?”

La Sezione ha rilevato che venuta meno l’efficacia, nei confronti degli enti locali, dell’art. l’art. 12, comma 1 ter, del decreto - legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, non sussistono, in linea generale, impedimenti legislativi all’acquisto di beni immobili da parte dei Comuni, nemmeno se gli stessi sono gravati da ipoteca. L’Ente, tuttavia, dovrà valutare attentamente l’utilità dell’acquisto, nel rispetto dei principi generali che indirizzano l’azione amministrativa (art. 1, comma 1, della legge 241/90, e artt. 81 e 97, Cost.).

In particolare, nel caso di bene immobile gravato da ipoteca, il Comune avente causa si troverà nella situazione del terzo acquirente di bene ipotecato: pertanto, qualora il bene entrasse a far parte del patrimonio disponibile, sarebbe soggetto a possibile espropriazione; qualora, invece, entrasse a far parte del patrimonio indisponibile o dei beni soggetti al regime demaniale, lo stesso, ai sensi dell’art. 2810 c.c., non potrebbe essere oggetto di espropriazione, con conseguente diminuzione della garanzia del creditore.