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Accesso semplificato alla carriera di segretario comunale e provinciale

Un emendamento passato in Commissione Bilancio al Senato istituisce il nuovo art. 25 bis al DL 104/2020: Semplificazione della procedura di accesso alla carriera di segretario comunale e provinciale per il triennio-2020-2022. Questa le nuove disposizioni:

  1. Al fine di sopperire alla carenza di segretari comunali e provinciali per l'adeguato-supporto al ripristino della piena operatività degli enti locali per il triennio 2020-2022, l'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali bandisce procedure selettive semplificate di accesso alla, carriera di segretario comunale e provinciale, prevedendo:

a) la possibilità di presentazione della domanda di partecipazione al concorso secondo le previsioni di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 247 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

b) lo svolgimento della prova preselettiva di cui all'articolo B, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, in sedi decentrate e con modalità telematiche o, comunque, in modo da consentirne la valutazione con l'ausilio di strumenti-informatici;

c) lo svolgimento con modalità telematiche di due prove scritte, anche nella medesima data ed anche consistenti in una pluralità di quesiti a risposta aperta; la prima-prova scritta ha ad oggetto argomenti di carattere giuridico, con specifico riferimento al diritto costituzionale e/o diritto amministrativo e/o ordinamento degli enti locali e/o diritto privata; la seconda prova scritta ha ad oggetto argomenti di carattere economico e finanziario-contabile, con specifico riferimento ad economia politica, scienza delle finanze e diritto finanziario e/o ordinamento finanziario e contabile degli enti locali; nonché management pubblico;

d) lo svolgimento di una prova orale, che deve riguardare in ogni caso almeno le materie di cui all'articolo 13, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, e nel corso della quale deve essere accertata anche la conoscenza di lingue straniere; tale prova può essere effettuata in videoconferenza, garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni;

d) la possibilità di articolazione della commissione esaminatrice in sottocommissioni.

2. Per quanto non diversamente disciplinato dal presente articolo continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 13 del regolamento di cui, al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 16-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020 n. 8.

3. Dalla presente disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, finanziarie e, strumentali disponibili a legislazione vigente».