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ACCESSO CIVICO E TUTELA DELLA RISERVATEZZA

Il Garante per la protezione dei dati personali ha emesso un'importante pronuncia in materia di accesso civico generalizzato, fornendo chiarimenti sul delicato bilanciamento tra diritto alla trasparenza e tutela della riservatezza.
Il caso riguarda la richiesta di accesso civico presentata presso un Comune di piccole dimensioni (circa 3.000 abitanti) avente ad oggetto documenti relativi a un'ordinanza di demolizione e informazioni su amministratori locali che occupano immobili di proprietà comunale, incluse eventuali morosità.
Come evidenziato dalla recente sentenza del Consiglio di Stato n. 1179/2024, l'accesso civico generalizzato costituisce un diritto fondamentale che contribuisce al miglior soddisfacimento degli altri diritti fondamentali, trovando fondamento nella Costituzione, nella Carta dei diritti fondamentali UE e nella CEDU.
Nella sua analisi, il Garante ha distinto diverse categorie di documenti, fornendo indicazioni specifiche per ciascuna:
Per quanto riguarda i documenti relativi alle modalità di pagamento di sanzioni amministrative, il Garante ha confermato il diniego dell'amministrazione, ritenendo che la loro divulgazione determinerebbe un'interferenza ingiustificata nei diritti dell'interessato, come stabilito dalla giurisprudenza amministrativa (TAR Sardegna n. 370/2023).
Relativamente agli atti oggetto di procedimento penale, il Garante ha ribadito che questi restano accessibili solo nelle modalità previste dalle disposizioni processuali, non potendo essere derogati dalla disciplina dell'accesso civico.
Di particolare interesse è la posizione assunta in merito alle informazioni su eventuali morosità di amministratori locali. Il Garante ha stabilito che, in questi casi, non può essere opposto il limite della riservatezza quando si tratta di verificare situazioni che potrebbero determinare incompatibilità previste dal Testo Unico degli Enti Locali.
Come sottolineato dalla giurisprudenza (TAR Lazio n. 684/2023), la semplice presenza di dati personali non costituisce di per sé motivo ostativo all'accesso, dovendo essere dimostrato un pregiudizio concreto alla riservatezza.
Il Garante ha inoltre precisato che, in alcuni casi, l'oscuramento dei dati personali non è sufficiente a garantire la riservatezza, specialmente in contesti territoriali ristretti dove l'identificazione del soggetto sarebbe comunque possibile attraverso altri elementi.
La decisione rappresenta un importante punto di riferimento per il bilanciamento tra trasparenza amministrativa e protezione dei dati personali, confermando che l'accesso civico, pur essendo un diritto fondamentale, deve essere esercitato nel rispetto dei limiti posti a tutela di altri interessi costituzionalmente rilevanti.