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Accesso agli atti nelle società in house

Interessante sentenza del TAR Sicilia, Sez. I, (n. 02132/2021) sul perimetro dell'accesso civico generalizzato e dell'accesso documentale agli atti posti in essere da una società in house, in particolare per quanto riguarda la gestione del personale.

La sentenza, sulla base della giurisprudenza in materia, conclude che relativamente al regime giuridico dell’impugnazione degli atti delle società in house, ma anche con riferimento all’accesso agli atti, "resta ferma la giurisdizione del giudice amministrativo (e la legittimazione all’accesso) rispetto a quelli che incidono direttamente sull’erogazione del servizio e che, quindi, investono gli interessi della collettività (come, ad esempio, gli atti delle procedure di evidenza pubblica per l’affidamento del servizio), mentre sussiste la giurisdizione ordinaria (e non può esperirsi l’accesso) rispetto a quegli altri che attengono all’esecuzione del contratto societario, ovverosia alla “vita interna” ".

Con riferimento quindi alla richiesta di un Sindacato di avere accesso agli atti relativi ai verbali di conciliazione sindacale per il riconoscimento del maggiore livello d’inquadramento sottoscritti con alcuni lavoratori, agli ordini di servizio ed alle nomine dei referenti, il giudice amministrativo ne sancisce l'inammissibilità sia con riguardo all'accesso civico di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 33 del 2013 che a quello documentale ex L. 241/1990.

In particolare, per l'accesso civico, non risulta "in modo chiaro ed inequivoco l’esclusiva rispondenza al soddisfacimento di un interesse che presenti una valenza pubblica, essendo del tutto estraneo al perimetro normativo della fattispecie la strumentalità (anche solo concorrente) ad un bisogno conoscitivo privato" e "nella specie, il sindacato ricorrente ha espressamente precisato che l’accesso era finalizzato ad approntare iniziative di tutela in favore dei propri iscritti".

Per l'accesso documentale, qualora vengano in considerazione rapporti lavorativi intercorrenti con una società privata concessionaria di un pubblico servizio, gli obblighi di trasparenza vanno circoscritti ai settori di autonoma rilevanza pubblicistica e non di quotidiana gestione del rapporto di lavoro, ovvero alle prove selettive per l’assunzione del personale, alle progressioni in carriera e ai provvedimenti attinenti l’auto-organizzazione degli uffici, quando gli stessi incidano negativamente sugli interessi dei lavoratori, con la conseguenza che non possono essere oggetto di accesso gli atti attinenti a fasi di gestione ordinaria del personale. L’attività di mera gestione dei rapporti di pubblico impiego privatizzato non è un’attività “d’interesse pubblico” e va, conseguentemente, esclusa l’azionabilità del diritto d’accesso.