Accesso agli atti di gara: limiti del rito super-accelerato e decisioni di oscuramento
Con la sentenza n. 8/2026, l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha chiarito che il rito super-accelerato previsto dall'art. 36, comma 4, del Codice dei contratti pubblici si applica solo quando la stazione appaltante, contestualmente alla comunicazione dell'aggiudicazione, abbia correttamente adempiuto agli obblighi informativi previsti dalla norma, comprese le decisioni sulle richieste di oscuramento. In caso contrario, trova applicazione il rito ordinario in materia di accesso agli atti previsto dall'art. 116 c.p.a.
I magistrati hanno inoltre escluso che la mera pubblicazione di un'offerta tecnica oscurata possa essere considerata un provvedimento implicito di oscuramento. La decisione della stazione appaltante deve infatti essere espressa e motivata, così da consentire agli operatori economici di conoscere le ragioni della limitazione all'accesso e di esercitare pienamente il proprio diritto di difesa.