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Accesso agli atti del Consigliere Comunale

E' stato chiesto al Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali se un consigliere comunale, che è anche presidente della commissione di controllo e garanzia, possa accedere ad informazioni riguardanti il pagamento della TARI da parte di enti, associazioni, cooperative che gestiscono immobili di proprietà comunale, nonché informazioni relative al pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico da parte di titolari di esercizi pubblici che espongono merci all'esterno dei propri negozi, anche su aree delimitate da stalli per il parcheggio dei veicoli a pagamento.

Il Ministero, con parere pubblicato in data 9 gennaio 2024, richiamando precedenti pareri emessi in materia nonchè recenti precedenti giurisprudenziali, ha evidenziato che la riservatezza non è opponibile ai consiglieri comunali, in quanto gli stessi sono tenuti al segreto d'ufficio ai sensi dell'art.43, comma 2, TUEL (cfr. anche sentenza TAR Lazio-Latina, 3 marzo 2023, n.49), precisando comunque che: "il rispetto di un equilibrato bilanciamento si può utilmente raggiungere attraverso l'ostensione di tutti gli atti richiesti, previa "mascheratura" dei nominativi e di ogni altro dato idoneo a consentire l'individuazione degli stessi. Il diritto di accesso del consigliere, seppur più ampio rispetto all'accesso agli atti amministrativi previsto dall'art.7 della legge n.241/1990, non può esercitarsi, quindi, con pregiudizio di altri interessi riconosciuti dall'ordinamento meritevoli di tutela".

Sul punto, il Consiglio di Stato, con sentenza n.4792 del 22.6.2021, ha avuto già modo di evidenziato che: "l'esercizio del diritto di accesso di cui all'articolo 43, comma 2, TUEL deve essere letto ed interpretato in stretto rapporto con l'art.42 del medesimo TUEL; pertanto, il suddetto limite implica che il diritto di conoscenza del consigliere debba porsi in rapporto di strumentalità con la funzione "di indirizzo e di controllo politico-amministrativo", propria del consiglio comunale. I dati e le informazioni di cui viene a conoscenza il consigliere comunale devono essere utilizzati solo per le finalità realmente pertinenti al mandato, rispettando il dovere del segreto secondo quanto previsto dalla legge e nel rispetto dei principi in materia di privacy".