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Accertamento per cassa prima del versamento

L'accertamento per cassa avviene al momento della riscossione, non al momento del versamento in tesoreria. Lo ricorda il principio contabile All. 4/2 Dlgs 118/2011 e sm al paragrafo 3.2. recentemente modificato.

L’iscrizione della posta contabile nel bilancio avviene in relazione al criterio della scadenza del credito rispetto a ciascun esercizio finanziario. L’accertamento delle entrate è effettuato nell’esercizio in cui sorge l’obbligazione attiva con imputazione contabile all’esercizio in cui scade il credito, nel rispetto del principio contabile generale della competenza finanziaria definito dal paragrafo n. 16 dell’allegato n. 1 al presente decreto. Nei casi espressamente previsti dalla legge e dai principi contabili è ammesso l’accertamento “per cassa”, a seguito della riscossione delle entrate con imputazione all’esercizio in cui l’entrata è stata riscossa, o secondo le modalità espressamente disciplinate dai principi contabili, quali quelle previste dal paragrafo 3.7.5 per le entrate tributarie riscosse per autoliquidazione dei contribuenti, accertate sulla base delle riscossioni effettuate entro la chiusura del rendiconto e, comunque, entro la scadenza prevista per l’approvazione del rendiconto.

L’accertamento per cassa è effettuato sulla base di tutte le entrate effettivamente riscosse, sia nel conto di tesoreria principale, sia nei conti correnti bancari e postali intestati all’ente dedicati alla riscossione di specifiche entrate.

Nel corso della gestione le entrate riscosse nei conti bancari e postali possono essere accertate per cassa anche in occasione del periodico riversamento nel conto di tesoreria principale. In ogni caso, al fine di garantire la completa registrazione delle entrate di competenza dell’esercizio, le entrate giacenti nei conti postali e bancari intestati all’ente alla data del 31 dicembre che non sono già state accertate per competenza, devono essere accertate per cassa, con imputazione all’esercizio in cui sono state riscosse, anche se saranno riversate al conto di tesoreria nell’esercizio successivo. Si tratta pertanto delle entrate riscosse nei conti postali e bancari intestati all’ente alla data del 31 dicembre, successivamente all’ultimo riversamento al conto di tesoreria effettuato nell’anno, che saranno riversate al conto di tesoreria all’inizio del nuovo esercizio.


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