Accertamento d’ufficio requisiti dei revisori enti locali
Il Ministero dell’Interno, in merito all’accertamento d’ufficio dei requisiti dei revisori enti locali ex articolo 43 del D.P.R. 445 del 2000, evidenzia che il requisito relativo allo svolgimento di precedenti incarichi di revisore dei conti, richiesto per l’inserimento nelle fasce 2 e 3 dell’elenco, deve riferirsi ad incarichi, della durata di un triennio ciascuno e, in caso di mancato riscontro, la cancellazione dall’Elenco comporta l’immediata cessazione dell’eventuale incarico in corso presso l’ente di fascia superiore
In particolare, il Viminale ha rilevato quanto segue:
Si fa riferimento alla nota del 26 marzo 2024, qualificata come atto di significazione in nome e per conto del dottor X in relazione all’avvio del procedimento del 12 marzo 2024, con il quale questo Ufficio ha comunicato al revisore che a seguito del controllo sull’autocertificazione dei dati dichiarati in sede di presentazione della domanda di iscrizione all’Elenco dei revisori degli enti locali 2024, non si è riscontrato il requisito dello svolgimento di un incarico di revisione in ente locale della durata di un triennio.
Al riguardo, si rappresenta quanto segue. L’articolo 16, comma 25, del decreto legge 13 agosto 2011, n.138 ha introdotto un nuovo sistema di scelta per la nomina dei revisori degli enti locali, mediante estrazione a sorte da un Elenco affidato al Ministero dell’Interno. La domanda di iscrizione nell’Elenco dei revisori degli enti locali, deve essere presentata esclusivamente per via telematica, mediante accesso, con identità digitale, al sistema informatico gestito da questo Ufficio. La domanda in questo modo presentata rende possibile la partecipazione al sorteggio. Si ricorda, a riguardo, che gli enti sono raggruppati in tre fasce sulla base della popolazione (fascia 1 fino a 4.999, fascia 2 da 5.000 a 14.999, fascia 3 oltre 15.000 abitanti).
Anche i soggetti, già iscritti in Elenco, devono annualmente presentare domanda di mantenimento dell’iscrizione utilizzando un format a video che, solo in parte, riporta i dati inseriti nell’anno precedente dal revisore e per i quali il sistema chiede comunque conferma. Le modalità attuative dell’articolo 16, comma 25, del decreto legge 13 agosto 2011, n.138, sono state disciplinate con apposito Regolamento recante “Istituzione dell’elenco dei revisori dei conti degli enti locali e modalità di scelta dell’organo di revisione economico-finanziario”, approvato con Decreto del Ministro dell’intero 15 febbraio 2012, n.23, entrato in vigore il 4 aprile 2012 a seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n.67 del 20 marzo 2012. L’articolo 3, comma 4, del citato Regolamento prevede, tra l’altro, che “Nella fascia 3) degli enti locali sono inseriti i richiedenti in possesso dei seguenti requisiti: …….b) aver svolto almeno due incarichi di revisore dei conti presso enti locali, ciascuno per la durata di tre anni…..”. Annualmente, ai sensi dell’articolo 8, comma 5, del citato Regolamento, viene emanato un decreto ministeriale con il quale si approva l’avviso per la fissazione delle modalità e dei termini di iscrizione e un successivo decreto di approvazione del relativo elenco che in corso d’anno viene integrato anche a seguito dei controlli effettuati da questo Ufficio sulla veridicità dei dati dichiarati dagli iscritti in sede di presentazione della domanda.
Con decreto ministeriale del 24 ottobre 2023, pubblicato sul sito internet della Direzione centrale, è stato approvato, da ultimo, l’avviso contenente le modalità e i termini per l’iscrizione nell’elenco dei revisori dei conti degli enti locali per l’anno 2024. Al punto 2 del suddetto avviso è precisato: “il requisito relativo allo svolgimento di precedenti incarichi di revisore dei conti, richiesto per l’inserimento nelle fasce 2 e 3 dell’elenco, deve riferirsi ad incarichi, della durata di un triennio ciascuno”, mentre al punto 5 è chiarito: “si procederà alla cancellazione dall’elenco nel caso in cui l’iscritto abbia dichiarato dati e requisiti non accertati, incarichi triennali presso enti locali che hanno, invece, avuto una durata inferiore al triennio” e a seguire: “Dovranno, altresì, essere sostituiti coloro che sono stati nominati negli enti locali a seguito di estrazione dagli elenchi validi per gli anni passati, senza averne avuto i requisiti.” Anche a video, nella fase di presentazione della domanda, vengono richiamati i requisiti necessari prima della autocertificazione. Dal sistema informatico risulta che il dottor X, nel presentare domanda di mantenimento dell’iscrizione nell’Elenco 2024, ha chiesto l’inserimento solo in fascia 3, dichiarando: – di aver svolto l’incarico di revisore presso il Comune di Y dal 06.08.2008 al 05.08.2011, – di aver svolto l’incarico di revisore presso il Comune di Y dal 29.07.2011 al 06.08.2014. A conferma dell’acquisizione a sistema della domanda presentata, con apposita pec , al dottor X è stato trasmesso il riepilogo dei dati dichiarati e, in particolare, nella Sezione Incarichi, sotto ogni triennio dichiarato per Y, è riportata la seguente autocertificazione: “L’incarico indicato si riferisce alla revisione economico-finanziaria svolta esclusivamente nell’ente locale indicato per la durata consecutiva di un triennio completo”.
L’Amministrazione si riserva, nei propri decreti relativi all’apertura dei termini per la presentazione delle domande di iscrizione all’elenco e in quelli approvativi degli elenchi stessi, di effettuare i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni circa il possesso dei prescritti requisiti a norma delle disposizioni vigenti e, in particolare, degli articoli 71 e seguenti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, anche dopo l’avvenuta approvazione dell’Elenco. Nella fase di presentazione delle domande di mantenimento e di nuova iscrizione all’Elenco dei revisori dei conti, ogni anno, a tutti i revisori viene chiesto di dichiarare di essere a conoscenza delle responsabilità penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. n.445 del 2000 in caso di dichiarazioni mendaci e dei poteri di controllo di cui all’articolo 71 del D.P.R. medesimo.
L’Ufficio procede, quindi, alla verifica generale del possesso di tutti i requisiti dichiarati dai revisori iscritti in Elenco. Il requisito relativo allo svolgimento degli incarichi pregressi presso gli enti locali è controllato in primis presso l’ente locale e tale controllo è più complesso a causa della scarsa tempestività degli enti locali nel fornire il riscontro richiesto. Il primo triennio dichiarato dal dottor X è stato riscontrato dall’Ufficio nel corso del 2021, ma la dichiarazione del secondo triennio è stata resa solo in sede di presentazione della domanda di iscrizione per l’Elenco 2022, peraltro, senza optare per la scelta della terza fascia, scelta questa che è stata fatta solo dal 2023. Di conseguenza, con nota del 14 giugno 2023 è stato chiesto al comune di Y di confermare lo svolgimento del mandato 2011-2014. Solo nel corrente mese e a seguito di vari solleciti, si è venuti a conoscenza delle dimissioni del dottor X durante il secondo mandato, circostanza questa già evidenziata dal fatto che in data 21 maggio 2013, quindi oltre un anno prima di quanto dichiarato dal revisore quale data di fine del proprio mandato, il comune di Y provvedeva alla nomina di un nuovo collegio di revisione. Si evidenzia, al riguardo, che le motivazioni fattuali che hanno indotto alla cessazione anticipata dell’incarico presso il Comune di Y sono indifferenti rispetto agli effetti derivanti dall’assenza del requisito prescritto della durata dell’incarico. Nel frattempo, in data 15 maggio 2023, il dottor X, inserito in fascia 3 per effetto della dichiarazione errata del secondo mandato, è stato sorteggiato per la nomina presso il comune di Z, comune appartenente alla fascia superiore.
Tutto ciò premesso, nella convinzione di aver fornito tutti i chiarimenti necessari alla comprensione delle motivazioni alla base dell’avvio del procedimento di cancellazione del dottor X, si conferma che con prossimo decreto ministeriale si procederà alla cancellazione dello stesso dall’Elenco in vigore dal 1° gennaio 2024. La ventilata richiesta di solo declassamento non può trovare accoglimento per la fattispecie in esame, in quanto è una sanzione prevista solo nei casi in cui il revisore, pur nella sussistenza del requisito dello svolgimento dell’incarico di durata triennale, ha dichiarato date che si discostano di oltre un anno dalla realtà, con la conseguente possibilità di prosecuzione dell’eventuale incarico in corso. Ciò, tuttavia, non è nel caso specifico. Si ribadisce, quindi, la necessità della immediata cessazione dall’incarico presso Z in quanto il sorteggio è stato reso possibile da una dichiarazione non corrispondente alla realtà dei fatti. Il prossimo novembre, il dottor X potrà, comunque, presentare domanda di iscrizione per l’Elenco 2025, fascia 1 e 2.